Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Sindaco del Comune di Morbegno ha disposto la chiusura anticipata alle ore 24 per due mesi dell’attività di somministrazione tenuta dal ricorrente in considerazione dell’inquinamento acustico prodotto durante l’apertura al pubblico in orario notturno.
Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto il limite differenziale di emissione sonora che secondo l’ordinanza risulterebbe superato non sarebbe applicabile nel Comune in quanto non è stata effettuata la zonizzazione acustica.
II) Violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere in quanto l’omessa classificazione acustica avrebbe impedito in radice al Comune di emanare un’ordinanza contingibile ed urgente.
III) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto l’ordinanza non sarebbe stata emanata in presenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza stabiliti dalla legge.
IV) Violazione di legge in quanto l’ordinanza sarebbe stata emessa al fine di tutelare un solo privato e quindi in mancanza del presupposto della tutela dell’interesse pubblico.
V) Violazione di legge in quanto l’ordinanza non sarebbe stata preceduta dall’indicazione delle misure necessarie ad impedire il protrarsi delle immissioni moleste.
VI) Violazione di legge in quanto non sussisterebbero i presupposti dei gravi motivi e delle eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica. Inoltre sarebbero state imposte modifiche strutturali agli immobili di carattere definitivo.
VII) Violazione di legge in quanto la misurazione dell’ARPA sarebbe stata effettuata a finestre aperte invece che a finestre chiuse.
VIII) Violazione di legge in quanto non sarebbero state prese in considerazione le osservazioni presentate dal privato.
IX) Violazione di legge per difetto di istruttoria in quanto il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza di qualsiasi accertamento diretto dei rumori da parte del Comune con i propri organi (ad esempio verbale di contestazione da parte degli organi di polizia delle infrazioni commesse), il limite indicato dall’ARPA non sarebbe applicabile al Comune e non sussisterebbe responsabilità del ricorrente per i rumori prodotti dai frequentatori dei locali.
X) Violazione di legge in quanto il Comune non avrebbe valutato se la riduzione dell’orario di apertura comminata fosse sostenibile dall’impresa e, di conseguenza, proporzionata.
La difesa del Comune sostiene che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche all’amministrazione statale preposta alla tutela dell’interesse protetto in quanto il Sindaco avrebbe agito quale ufficiale di Governo.
Il primo motivo di ricorso sarebbe infondato in quanto l’ordinanza sarebbe stata emessa in esecuzione dei poteri a lui attribuiti dall’art. 54 c. 3 D. Lgs. 267/00 e non a seguito degli accertamenti ARPA. In ogni caso sarebbe stato superato anche il limite di rumore assoluto previsto dal D.P.C.M. 01/03/1991 e non solo quello differenziale.
Il secondo motivo di ricorso sarebbe infondato in quanto il potere esercitato dal Sindaco sarebbe quello dell’art. 54 D. Lgs. 267/00 invece che quello della L. 447/1995.
Il terzo motivo sarebbe infondato in quanto il potere sindacale di ordinanza avrebbe carattere ordinario e non residuale rispetto agli altri poteri sanzionatori in materia acustica.
Il quarto motivo sarebbe infondato in quanto l’accertamento effettuato presso una sola abitazione sarebbe comunque segno di un disagio dell’intera comunità circostante l’esercizio fonte delle immissioni.
Il quinto motivo sarebbe infondato in quanto i provvedimenti contingibili ed urgenti potrebbero essere adottati senza il preventivo contraddittorio con l’interessato.
Il sesto motivo sarebbe infondato in quanto la motivazione non sarebbe generica.
Il settimo e l’ottavo motivo sarebbe infondato in quanto gli accertamenti sarebbero stati effettuati in maniera regolare.
Il non motivo sarebbe infondato in quanto le memorie del ricorrente sarebbero state sufficientemente considerate.
Il decimo motivo sarebbe infondato in quanto il Sindaco avrebbe effettuato una giusta comparazione tra l’interesse del privato e quello pubblico.
All’udienza del 5 luglio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. In primo luogo occorre respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’amministrazione statale.
Il Collegio osserva che, per quanto riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere valida la notifica effettuata presso la casa comunale, anziché presso l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente (Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 1994, n. 291; T.a.r. Liguria, sez. II, 5 novembre 2002 n. 1077; T.a.r. Campania Napoli, sez. I, 30 maggio 2000, n. 1717).
Venendo al merito occorre rilevare che il ricorrente, nella memoria depositata in data 30 maggio 2011, ha dichiarato di aver ormai cessato la sua attività ed afferma di avere solo un interesse risarcitorio.
In questa situazione il Collegio ritiene che operi la previsione dell’art. 34 c. 3 del Codice del processo amministrativo, secondo il quale "quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori".
Venendo al merito il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato in quanto benché l’ordinanza faccia richiamo espresso della relazione ARPA solo nella parte in cui fa riferimento ai limiti differenziali, risulta chiaro dal contesto dell’atto che tutta la relazione tecnica è stata posta a fondamento del provvedimento di riduzione dell’orario e tale relazione ha rilevato che il rumore aveva superato anche i limiti di carattere assoluto stabiliti dal D.C.P.M. 1.3.1991, come evidenziato anche nella fase cautelare del presente giudizio.
Il secondo motivo è infondato in quanto la giurisprudenza (T.a.r. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione 1, sentenza 8 aprile 2011, n. 183) afferma comunemente che in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, nelle more del procedimento finalizzato alla classificazione del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti cd. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli cd. "differenziali". A sostegno di quanto suesposto, occorre far riferimento all’art. 8, comma 1, del D.P.C.M. del 14 novembre del 1997 che testualmente afferma che "In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991".
Ne consegue che anche in mancanza di disposizioni regolamentari il Comune ben poteva imporre il rispetto dei limiti assoluti al rumore con un’ordinanza contingibile ed urgente.
Il terzo motivo è infondato in quanto la giurisprudenza di questa Sezione ha da tempo riconosciuto che l’art. 9 della legge 447/1995 rappresenti per così dire l’ordinario rimedio in materia di inquinamento acustico, non prevedendo la citata legge altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27.12.2007, n. 6819; TAR Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715) con la conseguenza che l’emanazione di questo tipo di ordinanza non dev’essere preceduta dalla prova che siano stati utilizzati altri mezzi giuridici predisposti dall’ordinamento in via ordinaria.
Il quarto motivo di ricorso è infondato in quanto la giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715) ha riconosciuto che appare sufficiente anche la segnalazione di un solo cittadino, così come l’accertamento effettuato presso una sola persona, per consentire al Comune di intervenire per reprimere le violazioni alla disciplina sull’inquinamento acustico, utilizzando a tal scopo lo specifico – ed unico peraltro – strumento messo a disposizione dalla legislazione speciale in materia ( legge 447/1995), vale a dire l’ordinanza di cui all’art. 9 della medesima legge 447/1995. A tal proposito giova in primo luogo rammentare che l’art. 15 della legge regionale 13/2001, dopo aver attribuito ai comuni e alle province l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico (comma 1°), ha cura di precisare che per tale attività le Amministrazioni effettuano precise richieste all’ARPA (il che è avvenuto nel caso di specie), "privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambiti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico" (comma 2°).
Del resto, la più recente giurisprudenza ha ammesso la legittimità di un’ordinanza ex art. 9 citato anche se adottata a seguito di un esposto di una sola famiglia (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8.6.2006, n. 3340 e sez. I, 24.1.2006, n. 488).
Il quinto motivo di ricorso è infondato in quanto il potere di ordinanza comunale in materia costituisce espressione della potestà regolatoria volta a conformare l’attività privata al rispetto dei limiti di emissione acustica nell’ambito del territorio comunale; tale potere conformativo può manifestarsi, come del resto è avvenuto nella presente fattispecie, anche attraverso l’obbligo per il responsabile delle immissioni rumorose di ridurre o rimodulare l’orario della propria attività fonte delle suddette immissioni (TAR Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2008, n. 715).
Ne consegue che è legittima l’ordinanza che conformi l’attività nei risultati, lasciando le modalità di attuazione alla libera scelta del titolare dell’impresa, e disponga, nel frattempo, la riduzione dell’orario.
Il sesto motivo è infondato in quanto essendo l’ordinanza in parola strumento ordinario di tutela della salute dei cittadini, anche singoli, come sopra indicato, nessun’altra motivazione è richiesta al fine di dimostrare l’interesse pubblico all’emissione dell’ordinanza in parola (in questo senso. T.a.r. Lazio, sez. II, 22 febbraio 1995 n. 242; T.a.r. Toscana, sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168; T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. II, 1 luglio 1993, n. 564; T.a.r. Sicilia, Catania, sez. II, 9 giugno 1992, n. 596; T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 26 settembre 2003 n. 3591).
In secondo luogo neppure per le ordinanze extra ordinem, tra le quali, si ripete la presente ordinanza non rientra, è richiesto che le misure imposte a tutela della salute siano temporanee in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l’intervento non deve avere necessariamente il carattere della provvisorietà, atteso che suo connotato essenziale è l’adeguatezza della misura a far fronte alla situazione determinata dall’evento straordinario. Il che chiaramente sta a indicare che nell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti non esiste, in astratto, un metro di valutazione fisso da seguire, ma la soluzione va individuata di volta in volta, secondo la natura del rischio da fronteggiare. Sono, infatti, le esigenze obiettive che si riscontrano nel caso concreto che determinano la " misura " dell’intervento, anche se la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento, senza che possa assumere, cioè, i caratteri della continuità e della stabilità (Cons. Stato, sez. V, n. 580 del 9 febbraio 2001).
Il settimo motivo di ricorso è infondato in quanto esso si riferisce alle misurazioni effettuate ai fini della determinazione del limite differenziale di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 mentre abbiamo visto che cioè che in sostanza rileva è la violazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
L’ottavo motivo di ricorso è infondato in quanto il riferimento esclusivo alle rilevazioni ARPA costituisce motivazione sufficiente del provvedimento. Infatti si tratta di un provvedimento che persegue lo scopo di ridurre i rumori che superano i limiti di legge.
Il nono motivo è infondato in quanto l’art. 15 della legge regionale 13/2001, dopo aver attribuito ai comuni e alle province l’attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico (comma 1°), ha cura di precisare che per tale attività le Amministrazioni effettuano precise richieste all’ARPA (il che è avvenuto nel caso di specie), "privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambiti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico" (comma 2°).
E’ quindi tratteggiato con precisione un procedimento che inizia dalle segnalazioni dei cittadini, prosegue con la richiesta del Comune all’ARPA di effettuare gli accertamenti e si conclude, nel caso di superamento dei limiti consentiti, con l’adozione di un’ordinanza volta al ripristino della situazione di quiete. Ne consegue che non occorre, come invece affermato dal ricorrente, che prima siano effettuati controlli diretti da parte degli organi comunali in quanto tali accertamenti, che hanno carattere tecnico e non possono essere lasciati alla mera sensibilità delle varie categorie di interessati sono per legge demandate all’ARPA.
In merito all’inapplicabilità del limite differenziale di rumore ritenuto superato dall’ARPA, già si è evidenziato che l’ARPA ha rilevato anche la violazione del limite assoluto e su questo punto il ricorrente non ha controdedotto.
Il motivo non è fondato anche laddove denuncia la provenienza dei rumori dagli avventori del locale quando stazionano all’esterno e non dal locale in quanto la giurisprudenza (Cons. Stato Sez. IV 25 settembre 2008 n. 4041) ha riconosciuto che gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un’ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone.
Il decimo motivo è infondato in quanto il principio di proporzionalità, secondo il quale l’amministrazione deve adottare provvedimenti che soddisfino nel modo migliore l’interesse pubblico con il minore aggravio per il privato (Cons. St., sez. V, 14 aprile 2006, n. 2087; T.A.R. Emilia Romagna,sez. I, 11 novembre 2008 n. 4482), nel caso in questione è stato rispettato. Infatti il provvedimento prevede espressamente che l’orario lungo di chiusura avrebbe potuto essere ripristinato anche prima della scadenza del termine di riduzione, nel caso di produzione di documentazione idonea a dimostrare che gli interventi realizzati erano in grado di eliminare gli inconvenienti previsti, con la conseguenza che il provvedimento si è fatto carico delle esigenze commerciali del ricorrente, permettendo di trovare una sintesi concreta tra le esigenze pubbliche e private.
Neppure può ritenersi che sia stato violato il principio di proporzionalità nei confronti degli avventori in quanto questi non sono parte del giudizio.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.