Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 9 novembre 1993 e depositato lo stesso giorno, i ricorrenti hanno impugnato la concessione edilizia del 1 agosto 1992 (prat. n. 62/92, recte 26/92) rilasciata al sig. Z.R. dal Sindaco di Retorbido e di tutti gli atti preliminari (come il parere della C.E. del 30 luglio 1992) e susseguenti e il provvedimento del 22 settembre 1993 con cui il Sindaco ha respinto l’istanza di annullamento d’ufficio, presentata dai ricorrenti in data 27 agosto 1993.
Avverso i predetti atti vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 17 della legge regionale n. 51 del 1975 e dell’art. 4 della legge n. 10 del 1977 in relazione all’art. 51 delle N.T.A. del P.R.G. di Retorbido del 26 aprile 1983, di falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 e di eccesso di potere.
Il Piano regolatore vigente all’epoca della richiesta concessione edilizia avrebbe consentito, nella zona interessata dall’intervento, soltanto modifiche interne a singole unità immobiliari, in mancanza di piano attuativo (art. 51 N.T.A.). Pur in assenza di quest’ultimo, invece, sarebbe stato assentito un ampliamento del corpo di fabbrica e non una semplice ristrutturazione, come sembrerebbe ritenere il Comune intimato.
Ulteriori doglianze attengono alla violazione dell’art. 10, comma 5, della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 24 della legge regionale n. 51 del 1975 in relazione all’art. 17 del P.R.G. adottato il 14 agosto 1991, dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978 e dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.
Il rilascio della concessione avrebbe dovuto essere sospeso in quanto in contrasto con diverse N.T.A. allegate al nuovo P.R.G., all’epoca adottato (in particolare gli artt. 17 a, 17 b e 15 sulle distanze).
Inoltre vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 4 della legge n. 10 del 1977 e dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 in relazione agli artt. 5 e 23 delle N.T.A. del P.R.G. di Retorbido del 26 aprile 1983, degli artt. 832 e 840 c.c. e di eccesso di potere.
Anche le norme sulle distanze sarebbero state violate, visto che l’ampliamento previsto avrebbe violato il limite minimo di cinque metri prescritto tra il lotto interessato dall’intervento edilizio e quello dei ricorrenti.
Infine vengono dedotte la violazione dell’art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, dell’art. 17 della legge regionale n. 51 del 1975 e dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978 in relazione all’art. 4 delle N.T.A. del P.R.G. di Retorbido del 26 aprile 1983.
In ogni caso, anche l’eventuale conformità alle norme edilizie locali non renderebbe legittima la concessione che avrebbe riguardato un intervento in cui si sarebbe dato luogo ad un aumento dei volumi superiore agli indici di fabbricabilità per quella zona del territorio, essendosi trasformato un portico aperto, e quindi privo di superficie utile e volume, con un fabbricato chiuso a tutti gli effetti da computare in relazione agli indici di fabbricabilità.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 89/2009 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Ufficio Tecnico del Comune; in data 11 maggio 2009 è stata depositata in giudizio dal Comune di Retorbido una parte della documentazione richiesta.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 159/2009 sono stati chiesti ulteriori documentati chiarimenti all’Ufficio Tecnico del Comune; tuttavia in assenza di un riscontro, con ordinanza collegiale istruttoria n. 234/2009, è stata reiterata la richiesta degli ulteriori documentati chiarimenti all’Ufficio Tecnico del Comune; in data 17 febbraio 2010 è stata depositata in giudizio, a cura del Comune intimato, l’ulteriore documentazione.
In data 12 marzo 2011 le parti ricorrenti hanno depositato una memoria in seguito alla richiesta del Collegio in ordine alla tempestività del ricorso e alla propria legittimazione ad agire.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, su richiesta del procuratore delle parti ricorrenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la prima censura i ricorrenti assumono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto la normativa urbanistica vigente al tempo della richiesta concessione edilizia rilasciata in favore del controinteressato Zuccarelli consentiva, in mancanza di piano attuativo, soltanto modifiche interne ai fabbricati situati nella zona residenziale interessata.
2.1. La doglianza è meritevole di accoglimento.
Dagli allegati progettuali emerge che l’interevento non si è limitato ad interventi di tipo interno all’unità immobiliare interessata, ma si è avuta la creazione di un nuovo organismo edilizio, del tutto diverso rispetto a quello preesistente, con ampliamento della superficie e volumetria esistente. Ciò è chiaramente visibile dal confronto delle tavole tecniche allegate alla richiesta di concessione edilizia effettuata dal controinteressato Zuccarelli e verificabile, altresì, dal raffronto delle fotografie relative allo stato dei luoghi precedente (all. 2 al ricorso) e successivo all’esecuzione dei lavori (all. 79 al ricorso).
Tuttavia secondo l’art. 51 delle N.T.A. al P.R.G., vigente all’epoca della rilascio della concessione, non era possibile intervenire se non con un piano attuativo, salvo che per le modifiche interne alle singole unità immobiliari. Nemmeno le N.T.A. al P.R.G. adottato nel 1991, all’art. 17, consentono l’ampliamento di un edificio ricadente nella Zona A Centro storico.
Alla luce di quanto evidenziato in precedenza, l’intervento effettuato dal controinteressato non avrebbe dovuto essere ammesso.
Con riferimento alla perdita di efficacia della previsione contenuta nell’art. 51 delle N.T.A. al P.R.G., prospettata dal Comune, ne va affermata la natura di vincolo conformativo e non espropriativo, con validità a tempo indeterminato.
Difatti, come osservato da recente giurisprudenza, "i limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono vincoli conformativi, connaturali alla proprietà, e non comportano indennizzo (…) pertanto, siffatta categoria di vincoli, non avendo un contenuto sostanzialmente espropriativo, ma derivando dal riconoscimento delle caratteristiche intrinseche del bene, nell’ambito delle scelte di pianificazione generale, risulta determinata nell’esercizio della potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, per cui ha validità a tempo indeterminato, come espressamente stabilito dall’articolo 11 della legge 1150/1942" (Consiglio di Stato, IV, 22 giugno 2011, n. 3797).
2.2. Di conseguenza, la fondatezza della predetta censura determina, previo assorbimento dei restanti motivi di gravame, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
3. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Retorbido; vengono compensate nei confronti del controinteressato Z.R..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnato.
Condanna il Comune di Retorbido al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge; le compensa nei confronti del controinteressato Z.R..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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