Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
G.N. aveva proposto al giudice dell’esecuzione due distinte istanze, rispettivamente in date 20 aprile 2007 e 31 agosto 2008, con le quali chiedeva ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con più sentenze irrevocabili e precisamente:
– condanne oggetto della prima istanza del 20 aprile 2007;
1) sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 22/11/1989, confermata dalla Corte d’appello con sentenza dell’11/4/1990 (irrevocabile T8/7/1999) portante condanna ad anni 1 mesi 3 gg. 20 di reclusione ed Euro 533,67 di multa per violazione della legge sulle armi e ricettazione, commessi l’11/6/1989);
2) sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 9/7/1992, confermata dalla Corte d’appello con sentenza del 1/4/1993 (irrevocabile il 9/12/1993) portante condanna ad anni 6 di reclusione ed Euro 2.065,83 di multa per violazione della legge sulle armi e rapina, commessi nel dicembre 1991;
3) sentenza della Corte Appello di Lecce 26/11/1992 di conferma della sentenza 3/4/1992 del Gip della Pretura di Lecce, portante condanna a mesi 3 gg. 10 di arresto ed ammenda di lire 60.000, pari ed Euro 30,99 per guida senza patente, reato depenalizzato;
4) sentenza emessa dal Pretore di Lecce il 24/3/1993 (irrevocabile il 16/4/1993) con applicazione della pena patteggiata di mesi 2 di reclusione per sottrazione consensuale di minorenne, reato commesso il 2/11/1991;
5) sentenza emessa dal Pretore di Lecce il 10/6/1993 (irrevocabile l’8/7/1993) con applicazione della pena patteggiata di mesi 4 gg. 2 di reclusione per evasione, reato commesso il 20/3/1990;
– condanne oggetto della seconda istanza del 31 agosto 2008;
6) sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 28/10/1992, confermata dalla Corte d’appello con sentenza del 30/4/1997 (irrevocabile il 24/2/1998) portante condanna ad anni 6 di reclusione ed Euro 20.658,20 di multa per violazione della legge sulle armi e detersione illecita di stupefacenti, reati commessi in Lecce da gennaio a luglio 1991;
7) sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Lecce il 24/10/2000 (irrevocabile il 15/2/2002) con applicazione della pena patteggiata di anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 744,69 di multa per tentata estorsione, reato commesso il 6/7/1997;
8) sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Lecce il 18/10/2004, confermata dalla Corte di Assise d’appello con sentenza del 6/12/2005, portante condanna ad anni 7 mesi 6 di reclusione per i reati di cui all’art. 416 bis c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, commessi dal gennaio 2000 sino al giugno 2003;
9) sentenza della Corte Appello di Lecce del 15/3/2007, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Lecce in data 20/6/2005, portante condanna ad anni 5 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all’art 73 DPR 309/90, commesso il 20/12/2000 e precedentemente;
10) sentenza della Corte Appello di Lecce del 2/4/2008 in riforma della sentenza in data 22/12/2004 del Gup del Tribunale di Lecce portante condanna ad anni 1 mesi 4 di reclusione – in aggiunta alla pena inflitta con sentenza della Corte di Assise di Appello 6/12/2005 – per i reati di cui all’art. 416 bis c.p., commesso fino al 31/8/2003 e 629 C.P. commesso dall’1/2/2003 al 31/3/2003;
La Corte di Appello di Lecce, considerando le condanne ed i reati di cui all’istanza del 31/8/2008, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, non ritenendo sussistenti i presupposti per il suo accoglimento, osservando anche che l’asserito stato di tossicodipendenza non era comprovato da documentazione idonea, nè emergeva dalle sentenze in questione.
L’ordinanza, emessa in data 25/3/2009, è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza in data 2 febbraio 2010, sul rilievo che, pur avendo menzionato l’istanza 20/4/2007, la Corte d’appello aveva poi del tutto omesso di esaminarne i contenuti, le sentenze ed i fatti richiamati, dedicandosi all’esame dei soli reati di cui alle sentenze richiamate nella successiva istanza del 31/8/2008. Decidendo in sede di rinvio, la Corte d’appello di Lecce ha, con il provvedimento impugnato, dichiarate inammissibile per rinuncia l’istanza di applicazione della continuazione fra i reati di cui alle sentenze sopra indicate con i numeri 1), 2), 6) e 7), ed ha rigettato nel resto entrambe le istanze ex art. 671 c.p.p., indicate in premessa.
Ha innanzitutto escluso l’identità di disegno criminoso, per la oggettiva diversità tipologica (guida senza patente, sottrazione consensuale di minorenne ed evasione), nonchè per la manifesta distanza temporale tra i fatti, in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 3) (contravvenzione peraltro depenalizzata), sub 4) e sub 5), sia reciprocamente, sia riguardo ai fatti di cui alle ulteriori sentenze, anche per mancate deduzioni al proposito.
Quanto i fatti di cui alle sentenze nn. 8), 9) e 10), osservato in primo luogo che i fatti di cui alla sentenza n. 10) erano già stati ritenuti in continuazione con quelli giudicati con la sentenza indicata sub 8), la Corte di merito s’è concentrata sulla possibilità di ritenere, o meno, la continuazione fra i fatti di cui alla sentenza n. 8) e quella di cui al punto 9).
Ha concluso in senso negativo, rilevando che nel processo di cui alla sentenza sub 9), datata 15/3/2007 della Corte d’appello, era stato escluso che il G., rispetto ai fatti di quel procedimento, fosse inserito in un contesto associativo (sia mafioso, che finalizzato al narcotraffico), risultando, anzi, che il prevenuto, in concorso soltanto con un soggetto determinato, si era reso responsabile di un ben preciso ed unico episodio di cessione di sostanza stupefacente, e nulla a-vrebbe consentito di ritenere che il fatto in questione fosse riconducibile alle dinamiche di criminalità organizzata oggetto dell’altra sentenza n. 8), del 6/12/2005. Ha poi ritenuto l’irrilevanza del documentato stato di tossicodipendenza, sulla valutazione dell’unicità del disegno criminoso. nel caso di specie, per la particolarità dei vari episodi delittuosi.
Propone ricorso per cassazione il G., deducendo violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto, pur avendo valorizzato il dato temporale per escludere l’applicabilità della continuazione fra i fatti di cui alle sentenze 3), 4) e 5), non l’aveva poi considerato per ritenere l’unicità di disegno criminoso fra fatti di reato, come quelli di cui alle sentenze 8) e 9), verificatisi in un ristretto arco di tempo; invero i fatti ritenuti con la sentenza sub 8) spaziavano dal gennaio 2000 sino al giugno 2003, ed in questo ambito temporale si inseriva la condotta di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 15 marzo 2007, (art. 73 d.p.r. 309/90) commessa in epoca antecedente e prossima al 20.12.2000.
La Corte d’appello non avrebbe motivato sulle deduzioni difensive che evidenziavano l’inserirsi dell’episodio di cui alla sentenza sub 9) nell’ambito di un più vasto programma criminoso già riconosciuto dai giudici del merito, che avevano ritenuto la continuazione fra i fatti di cui alle sentenze sub 8) e 10); o ogni caso sarebbe illogico non considerare l’episodio del dicembre 2000 del tutto avulso dal contesto evidenziatosi con riferimento all’unico programma criminoso già ritenuto, solo per l’avvenuta assoluzione da un’ipotesi associativa contestata nell’ambito del processo sub 9).
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
E’ corretto il rilievo della Corte territoriale, secondo cui nel processo conclusosi con la sentenza indicata sub 9) era stata ipotizzata la partecipazione del G. ad un’associazione mafiosa e volta al narcotraffico del tutto diversa da quella ritenuta dalle sentenze che avevano definito i processi sub 8) e 10); non è quindi illogica la conseguente valutazione secondo la quale l’esclusione della responsabilità del prevenuto per il delitto associativo qualificava l’episodio relativo al traffico di un kg di eroina come del tutto indipendente ed avulso dalle attività di traffico di stupefacenti lui ascritte nei procedimenti sub 8) e 10), quali reati- fine delle associazioni ivi contestate. La Corte d’appello ha fatto riferimento a corretti principi di valutazione quando ha ritenuto:
– che la unicità del disegno criminoso, necessaria ai fini della configurabilità della continuazione, va tenuta ben distinta dal generico programma di attività delinquenziale;
– che l’esistenza della progettazione ab origine di una serie di illeciti non può essere presunta sulla sola base dell’identità o dell’analogia dei titoli di reato, o di una certa contiguità temporale degli addebiti, in quanto indici non necessariamente sintomatici di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto, piuttosto, di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti;
– che lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, potendo giustificarlo con solo riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti da tale stato.
Ineccepibili quindi le conseguenti valutazioni secondo cui andava escluso che anche l’operazione di traffico di stupefacente oggetto della pronuncia sub 9), extravagante rispetto all’attività svolta a favore dell’associazione criminale di appartenenza, si dovesse considerare compresa nell’originaria ideazione criminosa che aveva portato il prevenuto ad operare nell’interno di quella struttura organizzata, o non fosse piuttosto mera manifestazione del suo stile di vita delinquenziale, in relazione al quale scarso rilievo poteva avere la condizione di tossicodipendente, posto che un’operazione delle proporzioni di quella, relativa ad un kg. di eroina, non si sarebbe potuta ascrivere alla necessità di procurarsi il denaro per soddisfare la dipendenza, considerato l’impegno di mezzi finanziari occorrenti, mentre era legittimamente apparsa come volta piuttosto alla mera ricerca di lucro personale.
In definitiva, rilevato che la Corte d’appello ha affrontato tutte le doglianze dell’istanza e della memoria difensiva con motivazione che il Collegio valuta corretta in diritto, nonchè ampia e priva di vizi di logicità nell’esame del fatto, il ricorso del G. deve essere rigettato con correlativa condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.