Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 22 febbraio 2010 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel giudizio contro V.U., indagato per il reato di lesioni personali con indebolimento permanente dell’organo della vista in danno di B. M..
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonchè la illogicità della motivazione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In diritto, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (v. art. 568 c.p.p., comma 2), non è ammesso il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il Giudice di primo grado abbia dichiarato, per qualsiasi causa, la propria incompetenza, tranne l’ipotesi di provvedimento abnorme (v.
Cass. Sez. 6^ 30 novembre 1994 n. 4146 e Sez. 6^ 16 dicembre 2005 n. 3102).
Nella specie, però, la decisione impugnata non può ritenersi abnorme, non concretandosi in un provvedimento del tutto anomalo e che si ponga al di fuori del potere dell’organo decidente.
A ciò si aggiunga come, in una ipotesi come quella dianzi evidenziata, neppure possa proporsi ricorso deducendo una violazione del diritto della difesa per mancata regolare citazione a giudizio dell’imputato in quanto, pur conservando gli atti assunti dal Giudice incompetente la loro efficacia, peraltro non residua per l’interessato alcuna situazione deteriore e irreparabile; infatti, le eccezioni sono deducibili e vanno esaminate nel giudizio avanti il Giudice competente e d’altro canto l’utilizzo dell’atto affetto da nullità pregiudicherebbe la decisione in tale giudizio.
3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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