Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-12-2011, n. 30737 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 febbraio 2006 la CTR – Campania rigetta l’appello proposto dalla soc. Autoleyland, in liquidazione, nei confronti dell’Agenzia delle entrate confermando l’avviso di accertamento che, per l’anno 1997, aveva rideterminato in L. 1.196.640.000 e in L. 1.166.517.000 i redditi imponibili rispettivamente ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR. Afferma che la società appellante, tralasciando i primi quattro rilievi (spese di pubblicità, ammortamenti indeducibili, costi non inerenti, interessi attivi), censura l’operato dei primi giudici, ribadendo le eccezioni già sollevate in primo grado (costi per prestazioni lavorative non inerenti; omessa contabilizzazione di ricavi per la vendita di auto usate e di ricambi e per riparazioni;

meccanismo di presunzioni).

Rileva, in proposito, che il gravame è inammissibile, in quanto "si limita a riprodurre gli stessi ed identici motivi già sollevati in primo grado, senza muovere alcuna eccezione o contestazione all’operato dei primi giudici".

Inoltre, premesso che "l’unica eccezione sollevata dal contribuente è quella relativa all’art. 39, comma 1 (accertamento analitico) che non consente l’utilizzo di presunzioni semplici, prive dei requisiti della precisione, gravità e concordanza", afferma che "su tale eccezione i primi giudici hanno fornito una ampia motivazione, tale da porre il contribuente nella possibilità di controdedurre".

Infine, sostiene che "il gravame è da rigettarsi anche perchè la società, rappresentata dal signor T.C., non ha formulato immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso alle operazioni di verifica". Propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria, la contribuente; la parte pubblica resiste con controricorso.

Motivi della decisione

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

1.-Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, ritenendo che essa "…si basa su una motivazione insufficiente e/o contraddittoria", poichè, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame, ne afferma anche l’infondatezza, concludendo con statuizione di rigetto nel merito.

1.1. – Il motivo non è fondato. Il vizio di contraddittorietà è deducibile con impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando si concreti in un’inconciliabilità fra parti del dispositivo o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi e quindi da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione (Cass. 1706/1970 e 7173/1992).

1.2. – Nella specie è chiaro l’intento dei giudici di secondo grado di disattendere "in toto" l’appello della parte contribuente e, a tale fine, evidenzia tanto profili d’inammissibilità, quanto d’infondatezza, compendiati in dispositivo con la formula riassuntiva "rigetta l’appello", il che non vizia affatto la decisione. La sentenza enuncia due autonome "rationes decidendi": la prima è, riguardo al gravame, una "exceptio litis ingressum impediens", concettualmente distinta rispetto alla seconda, che attinge invece il merito della vertenza. Se il giudice decide in base ad una pregiudiziale di rito, deve astenersi dall’entrare nel merito. Il superamento di tale limite, non invalida la sentenza ma determina l’enunciazione di argomenti superflui, che restano confinati in una sfera estranea al valore precettivo della pronuncia (in generale, v.

Cass. 1188/1966, 3469/1976, 273/1984; nel processo tributario, v.

Cass. 3365/1984; in materia di giurisdizione, v. Sez. Un. 2865/2009).

2. – Gli altri due mezzi possono essere esaminati congiuntamente . 2.1. – Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 112 c.p.c., nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione: sostiene che la commissione regionale, pur avendo rilevato che in appello la società aveva eccepito il malgoverno del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, in relazione alle presunzioni semplici, "non ha speso neanche una parola" sul punto.

2.2. – Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, vizi di omessa motivazione su un fatto decisivo: lamenta che – pur avendo dedotto sin dal primo grado che l’accertamento si fonda su presunzioni prive dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza entrambi i giudici di merito – prima la CTP e poi, a seguito d’impugnazione sul punto, la CTR – hanno eluso la questione.

2.3. – Nella domanda introduttiva (trascritta in ricorso) si legge:

"Preliminarmente si vuole far osservare, in diritto, che alcuni rilievi si basano su presunzioni semplici prive delle caratteristiche di precisione, gravità e concordanza previste dalla legge nel caso si operi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (accertamento analitico)". Nell’appello (trascritto in ricorso) si legge: "nel ricorso introduttivo si è osservato che l’accertamento viene effettuato ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. (accertamento analitico) che non consente, diversamente dall’accertamento induttivo, l’utilizzo di presunzioni semplici e cioè prive delle caratteristiche di precisione, gravità e concordanza. Su tale osservazione i giudici di primo grado hanno ritenuto non soffermarsi e nulla dice la sentenza". Nella sentenza d’appello, cen-surando il gravame per aspecificità, si legge: "su tale eccezione i primi giudici hanno fornito una ampia motivazione, tale da porre il contribuente nella possibilità di controdedurre". 2.4. – Siccome, in tesi generale, il percorso argomentativo può essere desunto attraverso l’integrazione della parte motiva delle sentenze di primo e secondo grado (Cass. 3636/2007), la CTR non è incorsa, sul piano formale, nel denunciato error in procedendo.

Quanto ai vizi motivazionali, il ricorso pecca di autosufficienza, mancando la trascrizione delle parti salienti della decisione di prime cure da porsi, poi, in correlazione diretta con la doglianza enunciata in appello. Il principio dell’autosufficienza vuole che il ricorso, in sede di legittimità, rappresenti le questioni con la tecnica del c.d. "flash-back processuale", mentre il momento della verifica degli atti viene soltanto dopo la e-sposizione autosufficiente.

3. – Infine, con il quarto e ultimo motivo, la ricorrente censura di ultrapetizione l’affermazione finale dei giudici d’appello: "il gravame è da rigettarsi anche perchè la società, rappresentata dal signor T.C., non ha formulato immediatamente, seduta stante, il proprio dissenso alle operazioni di verifica". 3.1. – Il mezzo è inammissibile, perchè attinge "argomenti superflui, privi di contenuto decisorio", come si è detto sul primo motivo (par. 1.2).

3.2. – Inoltre, il mezzo pecca di autosufficienza poichè chi sollecita il riesame della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ha l’onere (per il principio della autosufficienza al quale è condizionato il potere inquisitorio del giudice di legittimità) di specificare e trascrivere tutti i riferimenti necessari per individuare l’asserita violazione processuale, onde evitare che la sua censura si risolva in un’affermazione apodittica, priva di qualsiasi sussidio fattuale e logico riscontrabile nel ricorso (Cass. 5743/2008; Cass. 1170/2004). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso in esame.

4. – Il ricorso va, dunque, interamente disatteso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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