Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 31-08-2011, n. 32937

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Italfondiario S.p.A., quale procuratore di Intesa Sanpaolo S.p.A., in quanto creditore di C.T. e in relazione a detto credito titolare di un diritto reale di garanzia sui beni oggetto di confisca in danno della medesima, in forza del decreto emesso il 14 gennaio 2005 dal Tribunale di Foggia, sezione misure di prevenzione, nel procedimento nei confronti di C. F., divenuto definitivo il 19 maggio 2008, ha chiesto la revoca della confisca o il riconoscimento della sua buona fede a tutela del suo credito, proponendo incidente di esecuzione, che il Tribunale di Foggia ha rigettato con ordinanza resa il 20 febbraio 2009.

Avverso detta ordinanza la Italfondiario S.p.A. ha proposto opposizione, così qualificata da questa Corte l’impugnazione proposta il 15 aprile 2009, rigettata dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 23 aprile 2010. 2. Il Tribunale argomentava la decisione, osservando che:

– la richiesta d’incidente di esecuzione era stata rigettata con l’ordinanza opposta in mancanza della prova della buona fede;

– l’istituto con la sua opposizione aveva insistito nella revoca del provvedimento di confisca o nel riconoscimento della propria buona fede al fine di ottenere la tutela del proprio credito, deducendo di avere dimostrato la sua condotta diligente nel corso della istruttoria e la sua non consapevolezza della provenienza illecita del denaro;

– era compito del giudice dell’esecuzione verificare, sulla base delle prove fornite dal terzo, il soddisfacimento da parte del medesimo dell’onere probatorio a suo carico;

– nella specie, solo alcuni indici deponevano a favore di un affidamento incolpevole: certa anteriorità al decreto di sequestro della ipoteca risultante da atto scritto e capienza del valore dell’immobile concesso in garanzia rispetto all’importo mutuato;

– l’istituto opponente, facendo uso della ordinaria diligenza, avrebbe, invece, potuto apprendere che reale proprietario degli immobili era C.F., padre della proprietaria priva di reddito congruo, e che il medesimo era stato arrestato per fatti di mafia nel 1994 e condannato con sentenza del 4 luglio 1998 della Corte d’assise d’appello di Bari, irrevocabile il 22 giugno 2000, prima dell’epoca degli acquisti immobiliari risalente al 2001;

– l’istruttoria svolta aveva denunciato l’assenza, al momento della stipulazione del mutuo fondiario, della buona fede dell’istituto, che aveva chiesto garanzia fideiussoria alla madre dell’acquirente, poi non utilizzata nell’atto definitivo e, in ogni caso, probativa dei dubbi del medesimo erogante.

3. Ricorre per Cassazione avverso tale ordinanza l’istituto creditore, per mezzo del suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento sulla base di tre motivi, alla cui esposizione premette la ricostruzione della vicenda processuale e il suo inquadramento normativo.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente, nel richiamare l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 1147 c.c., in ordine al concetto di "buona fede" quale requisito della tutela del terzo sui beni colpiti da misura di prevenzione patrimoniale.

Secondo il ricorrente, "si colloca semplicemente sul terreno dell’assurdo" l’affermazione del Tribunale in merito alla conoscibilità, da parte di esso ricorrente, dell’avvenuto arresto e della intervenuta condanna "per mafia" del padre dell’acquirente, perchè non si tratta di informazioni accessibili da parte di un soggetto privato, nè il fatto di essere condannato "per mafia" significa necessariamente esistenza di proventi illeciti da investire per interposta persona.

Nè, si rileva, l’istituto bancario poteva negare il mutuo alla figlia del condannato, ove acquisita la relativa notizia, con iscrizione di garanzia ipotecaria su beni, che lo garantivano sufficientemente, non attinti da misura ablatoria.

Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, ha male interpretato l’art. 1147 c.c., facendolo oggetto di lettura più rigorosa di quella che se ne fa in sede civile e ritenendo che la buona fede sussiste solo in presenza della prova positiva, da parte di chi la invoca, di non essere stato compartecipe diretto o indiretto o solo consapevole, in assenza di colpa, di aver tratto vantaggio anche indiretto dalla condotta illecita altrui, mentre questa Corte ha affermato che l’accezione della buona fede – intesa come mera incolpevole ignoranza di ledere un altrui diritto -non sia diversa in sede penale e non può neppure trarsi la diversa nozione penale dalla necessità del suo accertamento da parte del giudice penale.

Una tale situazione soggettiva di affidamento incolpevole è, in particolare, da ritenere sussistente quando il terzo, prima di concedere il mutuo, abbia fatto, secondo l’ordinaria diligenza e le prassi disponibili, tutte le verifiche di carattere economico in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria del debitore.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel richiamare ancora l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), denuncia inosservanza dell’art. 24 Cost., comma 1, sul rilievo che non può richiedersi la prova positiva della buona fede, che comporta l’impossibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, mentre, facendo corretta applicazione del concetto di buona fede di cui all’art. 1147 c.c., vi è piena prova della buona fede di esso ricorrente e dei suoi danti causa, non potendo essere mosso alcun addebito in merito a un qualsiasi collegamento, anche solo implicito o tacito, con l’attività illecita del soggetto proposto.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, perchè si è ritenuto che la richiesta della garanzia fideiussoria alla Q., madre di C.T. e moglie del sottoposto, dimostrasse la mala fede, provando, invece, la correttezza dell’istruttoria e il superamento dei dubbi circa la solvibilità della richiedente grazie al valore dei beni e alla garanzia dagli stessi rappresentata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con il primo motivo il ricorrente pone la questione di diritto riguardante il concetto della buona fede quale requisito della tutela del terzo sui beni colpiti da misure di prevenzione patrimoniale, e se, in particolare, sia sufficiente la mera incolpevole ignoranza di ledere l’altrui diritto ai sensi dell’art. 1147 c.c., o sia anche necessaria la prova positiva della effettiva terzietà e della mancanza di qualsiasi collegamento, diretto o indiretto, del diritto del terzo con l’attività illecita del proposto.

2.1. Questa Corte ha più volte affermato che la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, che determina la successione a titolo particolare dello Stato nella titolarità del bene, non comporta l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul bene confiscato a favore dei terzi, che possono far valere in sede esecutiva i loro diritti reali o di garanzia, qualora si tratti di terzi in buona fede che abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente al sequestro a fini di prevenzione, eseguito ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 1 ter, (Sez. 5, n. 47887 del 19/11/2003, dep. 16/12/2003, San Paolo IMI e altri, Rv. 227585; Sez. 1, n. 13413 del 09/03/2005, dep. 12/04/2005, Servizi Immobiliari Banche e altri, Rv. 231263; Sez. 1, n. 2501 del 14/01/2009, dep. 21/01/2009, San Paolo Imi S.p.a., Rv. 242817).

A tal fine il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato o altro diritto reale, chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione quando non abbia partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, e, in detta sede, svolgere le deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca (Sez. 1, n. 5840 del 20/10/1997, dep. 14/11/1997, Cifuni e altri, Rv. 208927;

Sez. 6, n. 37025 del 18/09/2002, dep. 05/11/2002, Diana e altro, Rv.

222664).

In coerenza con la prevista tutela, l’oggetto della pronuncia del giudice adito va identificato nell’accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell’eventuale esistenza di iura in re aliena, che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato, contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso e a delimitare l’effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca.

2.2. Si è anche affermato (Sez. 1, n. 12317 11/02/2005, dep. 31/03/2005, Fuoco e altro, Rv. 232245) che dal coordinamento delle norme del codice civile che regolano l’ipoteca e il diritto potestativo a essa inerente, comunemente qualificato come ius distrahendi, con la disciplina della misura di prevenzione patrimoniale, prevista quale mezzo di repressione dell’illecita accumulazione di capitali da parte di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, si trae il principio che – ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia reale – non bastano l’astratta verifica dell’esistenza di un credito e la costituzione dell’ipoteca, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione del sequestro ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, ma è altresì richiesta l’inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole da desumersi sulla base di elementi di cui spetta agli interessati fornire la dimostrazione, dovendo individuarsi in detto requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia (in merito anche Corte Cost. n. 487 del 1995).

Pertanto, per "la coessenziale inerenza del requisito della buona fede e dell’affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato", costituente il corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una base meramente oggettiva incompatibile con il principio di personalità della responsabilità penale, non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo chi, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole rispetto alle attività illecite del soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale.

Fa carico, quindi, ai terzi, che vantino diritti reali, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono a integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l’operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato e, di riflesso, la sopravvivenza del loro diritto. Essi, in particolare, hanno "l’onere della prova sia relativamente alla titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca", e "sia relativamente alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa, o, nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza" (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, dep. 08/06/1999, Bacherotti, Rv. 213511).

2.3. Tali principi hanno trovato convincente conferma nella interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata della legislazione antimafia condotta dalla Corte costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 quinquies, comma 2, nella parte in cui consente che il provvedimento di confisca dei beni possa riflettersi su soggetti per i quali non ricorrano i presupposti per l’immediata applicazione di una misura di prevenzione personale, ha precisato che la situazione di "sostanziale incolpevolezza" segna il limite della confisca, aggiungendo che una simile condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi, pur non essendo assoggettabile a provvedimenti di prevenzione, pone in essere attività agevolative che determinano obiettiva commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa (Corte Cost. n. 487 del 1995), e ha puntualizzato che la salvaguardia del preminente interesse pubblico non può giustificare il sacrificio inflitto al terzo, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, soltanto ed esclusivamente quando esso sia in buona fede, dovendo considerarsi la sua posizione tutelabile quando possa utilmente richiamarsi il "principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sè ogni ambito dell’ordinamento giuridico" (Corte Cost. n. 1 del 1997).

2.4. I predetti principi sono stati riproposti dalla recente giurisprudenza di questa Sezione, che ha affermato che il terzo titolare di diritto reale di garanzia su bene confiscato a seguito di sequestro conservativo può far accertare, mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale (o della prevenzione, se si tratta di confisca L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter), l’esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto, costituite dall’anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e dalla propria situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole e come mancanza di consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà del bene su cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria, con onere della prova a carico dell’interessato (Sez. 1, n. 45572 del 21/11/2007, dep. 05/12/2007, Upgrade S.r.l. Brescia, Rv. 238144; Sez. 1, n. 16743 del 02/04/2008, dep. 22/04/2008, Italfondario Spa, Rv.

239625; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, dep. 11/08/2009, Rocci, Rv.

244816; Sez. 1, n. 301 del 01/12/2009, dep. 08/01/2010 P.G. in proc. Capitana Service J.v. Sri e altro, Rv. 246035).

2.5. A tali principi si è attenuto il giudice dell’opposizione, che, adeguandosi alla nozione di buona fede intesa come affidamento incolpevole e mancanza di consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà del bene su cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria, ha ritenuto insussistente tale situazione soggettiva in capo all’istituto erogatore del finanziamento garantito.

Il Tribunale ha, in particolare, rilevato la sussistenza di indici deponenti a favore di un affidamento incolpevole, costituiti dall’anteriorità della trascrizione, da parte della banca erogatrice del mutuo, della garanzia ipotecaria sull’immobile rispetto al decreto di sequestro e dall’accettata capienza del valore dell’immobile concesso in garanzia rispetto all’importo mutuato.

Il Tribunale ha evidenziato che accanto a tali indici ve ne sono altri deponenti in senso contrario e rappresentati, da un lato, da specifici elementi, che l’istituto di credito erogatore del finanziamento doveva conoscere facendo uso dell’ordinaria diligenza, consistenti nella reale proprietà degli immobili in capo a C.F., padre della proprietaria C. T. priva di un reddito congruo, e nella posizione dello stesso, arrestato e condannato in via definitiva per fatti di mafia in data antecedente all’acquisto degli immobili, e, dall’altro lato, dal contenuto dell’istruttoria svolta dall’istituto prima della concessione del mutuo.

2.6. Non ricorre in tali argomentazioni – all’evidenza – il vizio della violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.

2.7. Il ricorrente ha opposto alla interpretazione correttamente seguita nel provvedimento impugnato, deduzioni nè corrispondenti alle logiche argomentazioni del Tribunale, nè intrinsecamente coerenti, negandosi e affermandosi la necessità della effettiva terzietà ed estraneità al reato del terzo fra i presupposti della tutela del terzo unitamente alla buona fede soggettiva, e palesemente infondate e autoreferenziali nella parte in cui, affermata la necessaria dimostrazione da parte degli interessati degli elementi da cui desumere la buona fede e la sussistenza di tale dimostrazione quando è provato che il terzo abbia svolto secondo l’ordinaria diligenza le verifiche di carattere economico non meglio specificate, si afferma l’esclusione della ravvisabilità della negligenza o della mala fede sul mero rilievo "che non si vede davvero in che modo possa ravvisarsi". 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, che ha sviluppato censure attinenti alla violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito per l’impossibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti, in dipendenza della subordinazione della stessa tutela alla prova positiva della mancanza di collegamento con l’attività illecita del soggetto proposto.

Si tratta, infatti, di motivo non specifico, che, partendo da un non corretto inquadramento della nozione della buona fede, manca di correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, e come tale inammissibile, sia perchè il carattere autonomo di ogni atto d’impugnazione postula che esso abbia in sè tutti i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore, sia in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 12023 del 07/04/1988, dep. 06/12/1988, D’Alterio, Rv. 179874; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181).

4. Del tutto destituita di fondamento è infine la censura concernente la congruenza logica della motivazione adottata dal primo giudice con riguardo alla negata sussistenza della buona fede in capo al ricorrente, al momento della stipulazione del mutuo fondiario, in relazione alla svolta istruttoria del finanziamento.

4.1. Va rilevato preliminarmente che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le successive conformi, da ultimo Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192).

Non integra, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio denunciarle in questa sede, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, nè la diversa ricostruzione degli atti ritenuta più logica, nè la minima incongruenza, nè la mancata confutazione di un’argomentazione difensiva.

L’illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico-giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed essere evidenti e cioè di spessore tale da essere percepibili ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).

4.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha logicamente dedotto come "singolare" che l’opponente abbia considerato come prova della sua buona fede la richiesta di garanzia fideiussoria alla Q., non solo limitata alla fase delle trattative e assente nel contratto definitivo, ma probativa dell’esistenza di dubbi sulla solvibilità della giovane e impossidente richiedente, da parte dell’istituto, nella indicata fase.

Detta motivazione regge al vaglio di legittimità.

Essa, infatti, è coerente con i dati fattuali, stante la rilevata mancanza nel contratto definitivo della fideiussione, non attivata dall’istituto, ed è ragionevolmente adeguata e plausibile, stante il contrasto logico tra l’affermata situazione soggettiva di affidamento incolpevole e il ricorso, nella fase istruttoria della erogazione del mutuo, anche a forme di garanzia personale, dimostrativo dell’atteggiamento consapevole e dubbioso dell’istituto nella situazione concreta e della non scusabilità della sua ignoranza e del suo difetto di diligenza in rapporto alla medesima.

Le censure mosse dal ricorrente, mentre confermano che l’istruttoria è stata condotta attraverso i "necessari accertamenti", che hanno consentito nello sviluppo delle trattative "evidentemente" di superare i dubbi sulla solvibilità della richiedente, così da rendere inattendibile lo stato d’ignoranza incolpevole della condizione personale della medesima e del di lei padre e della reale disponibilità dei beni, sono volte a impegnare questa Corte in una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati al giudici di merito dalle risultanze probatorie e in una loro differente valorizzazione.

Tale rilettura e tale rinnovata analisi valutativa complessiva, inerendo non ai possibili vizi del percorso formativo del convincimento, rilevanti in questa sede, ma agli aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, è, tuttavia, estranea al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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