Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
premesso che:
– Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 5.1.2011, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da S.B. volto alla revisione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Pisa il 22.10.2010, con il quale è stata determinata in anni trenta di reclusione, meno anni tre di indulto, la pena da espiare;
– a sostegno della decisione il Tribunale ha chiarito, preliminarmente, che l’istante sostiene la tesi secondo cui nel cumulo devono essere portati in detrazione i periodi di carcerazione preventiva subiti in relazione: alla sentenza 13.11.1996 della Corte di Appello di Genova (presofferto di mesi sette e giorni 19) alla sentenza 25.3.1997 del Tribunale di Genova (presofferto giorni tre) alla sentenza della Corte di Appello di Torino (presofferto mesi 2 e giorni 2) ed alla sentenza del Tribunale di Pisa del 4.10.2005 (in realtà senza detenzione presofferta);
– con la stessa domanda il ricorrente ha chiesto di portare in detrazione il presofferto di 4 mesi e 21 giorni relativo al reato dichiarato improcedibile per violazione del ne bis in idem con sentenza del 1.4.2003 dal Tribunale di La Spezia;
– il Tribunale ha respinto le predette istanze richiamando la disciplina di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, e, con essa, la necessità di procedere nella fattispecie alla formazione di più cumuli parziali, ordinando cronologicamente gli illeciti penali ed i periodi di custodia o carcerazione presofferti e provvedendo poi alla detrazione dal cumulo dei periodi detentivi connessi ai reati consumati anteriormente (per poi definire il cumulo definitivo ex art. 78 c.p.);
– avverso la decisione del G.E. ricorre per cassazione il predetto S.B. denunciando violazione degli artt. 77, 78 e 80 c.p., e art. 657 c.p.p., osservando che non già al principio di fungibilità deve farsi riferimento nella fattispecie, bensì al semplice computo della custodia cautelare presofferta, di guisa che la norma di riferimento, "a ben vedere", è l’art. 137 c.p.;
– il Procuratore Generale in sede, con motivata requisitoria scritta ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
la difesa ricorrente ha replicato alla requisitoria del P.G. con breve memoria difensiva con la quale ha insistito nelle sue ragioni, sottolinando che la norma di riferimento invocata è quella di cui all’art. 137 c.p.;
– il ricorso è inammissibile perchè generico ed aspecifico;
– correttamente ha il G.E. richiamato l’insegnamento di questa Corte in forza del quale, quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all’art. 657 c.p.p., comma 4, il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (Cass., Sez. 1^, 01/03/2006, n. 9277);
– altrettanto correttamente ha evidenziato il Tribunale che nel provvedimento di cumulo oggetto della doglianza di tali principi il P.M. ha fatto corretto uso;
– all’argomentare del G.E. la difesa ricorrente oppone che i periodi presofferti ai sensi dell’art. 137 c.p., devono essere portati in detrazione della pena inflitta con la sentenza cui essi ineriscono;
– nulla più oppone la difesa ricorrente in relazione al periodo di detenzione sofferta in relazione alla sentenza 1.4.2003 del Tribunale di La Spezia ed alla pronuncia di improcedibilità con essa resa per violazione del principio del ne bis in idem;
– nessuna specificazione della doglianza illustra la difesa ricorrente al fine di dimostrare che i presofferti residui non siano stati conteggiati in detrazione delle sentenze di condanna cui ineriscono;
– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., in ordine sia alla condanna alle spese processuali, sia al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
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