T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 22-09-2011, n. 7517 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il professore ricorrente, con D.R. n. 276 del 24.12.1994 venne autorizzato a prolungare il servizio per un biennio ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 503/1992.

Tuttavia, a seguito della modifica dell’art. 16 del D.lgs 503/92 operata dal D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che aveva reso inoperanti i trattenimenti in servizio già autorizzati, il ricorrente presentava una nuova domanda di trattenimento in servizio, che tuttavia veniva respinta con decreto rettorale n. 9088 del 2 luglio 2010.

Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso e nella sede cautelare il provvedimento veniva sospeso con ordinanza n. 4297/2010. Il Consiglio di Stato, tuttavia, con ordinanza n. 5355/2010 del 23 novembre 2010 accoglieva l’appello dell’Università e, per l’effetto, respingeva l’istanza di sospensione.

Il ricorso del prof. A. veniva mandato in decisione all’udienza di merito del 24.11.2010.

Nelle more della pubblicazione della sentenza, recante data 18 aprile 2011, l’Università, senza attendere l’esito del giudizio di merito in corso e quindi la sentenza del Tar Lazio del 24 novembre 2010, con decreto rettorale n. 159 del 1 febbraio 2011, provvedendo in esecuzione della sopra riferita ordinanza in sede cautelare del Consiglio di Stato, nuovamente disponeva la reiezione dell’istanza di trattenimento in servizio proposta dal ricorrente.

Al riguardo,il ricorrente ha lamentato il fatto che a seguito della sentenza n. 3342/2011, con la quale veniva disposto l’annullamento del decreto rettorile del 2 luglio 2010, sarebbe venuto meno il presupposto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5355/2010 pronunziata in via cautelare e che aveva confermato il decreto sopra citato.

Sarebbe conseguentemente venuto meno il presupposto del decreto 159 del 1.2.2010, con il quale era stato disposto, (in replica al primo, annullato provvedimento del 02.07.2010) il collocamento a riposo del ricorrente in ottemperanza ad una ordinanza i cui effetti, come sopra detto erano già cessati al momento dell’emanazione dell’ atto in parola (anno 2011).

Ed invero, il provvedimento oggi impugnato sarebbe sostanzialmente reiterativo del precedente, per il che esso non disporrebbe di alcuna autonoma capacità lesiva, con la conseguenza che, una volta annullato l’originario provvedimento, meramente in questo riprodotto, conseguirebbe la corrispondente caducazione, quale effetto derivato.

Il ricorso in atti è fondato.

il Collegio, rileva che il provvedimento attualmente impugnato è assolutamente inconferente al riguardo della situazione giuridica venutasi a determinare a seguito dell’ ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.

Con tale atto, in accoglimento dell’ appello dell’Università, si era unicamente disposta la reiezione dell’ istanza cautelare di sospensione relativa all’atto rettorile del 2 luglio 2010 per il che, cessata la sospensione risalente all’ordinanza di questo Tar, il provvedimento riacquistava efficacia, senza che si avesse alcuna necessità di ulteriori provvedimenti di carattere sostanzialmente confermativo rispetto alla situazione in atto.

Si osserva al riguardo che, una volta intervenuta la esecutività del decreto rettorile 2 febbraio 2010, l’Amministrazione avrebbe adottato la propria nuova determinazione, senza attendere la pubblicazione della citata sentenza di questo Tribunale, poi intervenuta in data 24 novembre 2010, e dalla quale sarebbe potuto derivare (come in effetti avvenne) l’annullamento del sopra citato decreto rettorile.

Attualmente pertanto, l’ordinanza del Consiglio di Stato del 23.11.2010, cui si richiama il provvedimento oggi impugnato, ha perso ogni efficacia, stante il disposto della sentenza in data 24 novembre 2010 e pubblicata il 18 aprile 2011, senza che possa ipotizzarsi, al riguardo, alcuna sopravvivenza dell’ordinanza del Consiglio di Stato, venuta a decadere con la definizione della fase processuale di merito, e quindi fin dal 24 novembre 2011.

E’ quindi evidente che con il provvedimento rettorile del 1 febbraio 2011,per quanto esposto, non si sarebbe potuto procedere all’esecuzione di un atto cautelare ormai divenuto non più eseguibile.

Posto quanto sopra ed accertato che il decreto rettorale qui impugnato ha carattere meramente reiterativo del precedente provvedimento, esso pure impugnato ed è pertanto privo di propria intrinseca capacità lesiva, si conclude nel senso che esso debba essere annullato in conformità ed in conseguenza dell’annullamento dell’atto cui accede e che è stato caducato per effetto della citata sentenza 18 aprile 2011 n. 3342.

Si deve pertanto dichiarare l’inammissibilità del presente ricorso per carenza assoluta di interesse, considerato il carattere esecutivo dell’atto impugnato e relativo ad ordinanza venuta a cessare, e perciò inoperante.

Resta assorbita ogni altro profilo di doglianza

Spese compensate integralmente tra le parti,sussistendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile, in base alla motivazione sopra estesa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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