Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con l’atto indicato in epigrafe il Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Lazio ha annullato il provvedimento n. 42 del 13.5.2003 del Comune di Ariccia inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94, in merito alla sanatoria di un fabbricato commerciale edificato in località Via Vallericcia 114 di proprietà del ricorrente, motivato, per relationem, mediante il rinvio alle risultanze degli accertamenti istruttori eseguiti dall’Ufficio tecnico comunale in data 31.3.2003 ed al verbale della riunione della Commissione edilizia integrata n. 46 del 17.4.2003.
Il sintesi il ricorrente assume che la Soprintendenza avrebbe erroneamente ritenuto il parere comunale insufficientemente motivato e si sarebbe sostituita alle valutazioni riservate all’autorità comunale, annullando l’autorizzazione in sanatoria sulla base di un proprio apprezzamento di merito, alla stessa precluso, con un provvedimento viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
Tanto più che non considera che l’art. 23 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente non prevede l’inedificabilità assoluta delle zone agricole speciali E3 e che a sua volt l’art. 8 delle norme tecniche di attuazione del PTP disciplinano le zone agricole con rilevante valore paesistico ambientale ammettendo un rapporto di copertura, con specifico riferimento di carattere derogatorio relativamente ai manufatti già realizzati.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che resiste solo formalmente.
Con ordinanza n. 5701 del 28.6.2011, rimasta ineseguita, è stata disposta l’acquisizione di copia del verbale della Commissione edilizia integrata n. 46 del 17.4.2003 nonché degli accertamenti effettuati dall’Ufficio tecnico comunale il 31.3.2003.
All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta in decisione
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura del difetto di motivazione del decreto impugnato.
Il decreto della Soprintendenza è stato adottato in base alle considerazioni di seguito riportate: 1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 29.8.59; 2) il Comune non spiega come e perché l’intervento sanato sia compatibile con le esigenze di tutela ambientale; 3) a seguito di verifica condotta dalla Soprintendenza – di cui non si specificano la data di effettuazione né il verbale delle operazioni – è stato rilevato che le opere realizzate ricadono nel PTP n. 9 zona AR3- agricola di preminente interesse paesistico ed ambientale, disciplinata dall’art. 19 del testo coordinato delle NTA del PTP ambito n. 9; 4) si ritiene di annullare il parere comunale in quanto "l’intervento non è conforme alla normativa di PTP n. 9 ed inoltre perché ricadendo in zona agricola con rilevante valore paesistico ambientale, così realizzato andrebbe a cancellare dei tratti caratteristici del paesaggio tipicamente agricolo quale la tipica loc.Vallericcia"; 5) il parere favorevole comporta l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta comportando una modifica del provvedimento di vincolo paesaggistico. Sulla base delle richiamate considerazioni, il parere favorevole espresso dal Comune è stato ritenuto dalla Soprintendenza "viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con l’art. 145 del TU 499/90.
Tale essendo il tenore letterale dell’atto impugnato, vista la genericità ed assiomaticità delle censure formulate avverso il parere comunale, appare evidente che non si riescono a comprendere le ragioni che hanno indotto la Soprintendenza a ritenere la valutazione di compatibilità dell’intervento operata dal Comune inficiata dai vizi di legittimità rilevati.
Dall’atto soprintendentizio non è infatti possibile evincere né quali valori prescritti dal PTP sono stati presi in considerazione quali parametri per valutare la conformità dell’opera da sanare, né le caratteristiche di questa che sono ritenute in contrasto con le prescrizioni del PTP richiamato ed incompatibili con le esigenze di tutela paesistica che il Comune avrebbe omesso di considerare prima di esprimere la valutazione di compatibilità dell’intervento abusivo; sicché il provvedimento di annullamento del nulla osta comunale risulta apodittico ed immotivato, non risultando possibile ricostruire i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l’autorità tutoria ad annullare il parere favorevole alla sanatoria dell’opera abusiva.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato; fatti salvi gli ulteriori atti di competenza dell’Amministrazione, atteso che, in esecuzione della presente sentenza, l’Amministrazione è tenuta unicamente aalla riedizione dell’atto impugnato, emendandolo tuttavia dal vizio sopraindicato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
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