Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 30 settembre 2010 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa il 4 giugno 2008 dal Tribunale di Nicosia con la quale G.G., C. S.M.P., R.A. e C.S. D. erano stati dichiarati colpevoli dei reati di truffa aggravata, consumata e tentata, loro rispettivamente ascritti in concorso (capo A truffa consumata ascritta a G. e C. S.D.; capo B truffa tentata ascritta a G. e C.S.M.P.; capo C truffa tentata ascritta a G. e R.A.), commessi nell’anno 2006 e consistenti nella simulazione di fittizi rapporti di lavoro da parte dell’azienda di G.G. per far ottenere dall’I.N.P.S. il versamento dell’indennità di disoccupazione agli altri tre imputati, indennità che solo C.S.D. aveva percepito. Ritenuta la continuazione tra i reati iscritti alla G. cui venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, il Tribunale aveva condannato quest’ultima imputata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed Euro 90,00 di multa, C.S.D. alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa, C.S. M.P. e R.A. alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa ciascuno.
Avverso la predetta sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
Con il ricorso si deduce:
1) la violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 192 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e il vizio della motivazione, illogica e meramente apparente, essendo inesistente il dato probatorio costituito dagli accertamenti che avrebbero svolto il mar.llo della Guardia di Finanza M. e l’ispettore del lavoro Ci. e avendo la Corte territoriale "del tutto disinterpretato le risultanze processuali, ritenendo erroneamente sussistente la responsabilità degli odierni ricorrenti in riferimento ai reati loro rispettivamente ascritti";
2) la violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 533 c.p.p., non essendo stata accertata la responsabilità degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio;
3) l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza nei confronti di C.S.M.P., C. S.D. e di R.A. e al trattamento sanzionatorio riservato ai predetti imputati.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è del tutto generico e comunque tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito il quale nella motivazione della sentenza impugnata ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità degli imputati si desumeva dalle dichiarazioni testimoniali di Ci.Ro., in servizio presso l’Ispettorato del lavoro di Erma che aveva eseguito un accertamento nei confronti dell’azienda agricola di G.G., sia presso l’azienda che presso l’ufficio veterinario, da cui era risultato che nell’anno 2005 la G. non possedeva animali, mentre proprietari di animali erano i soggetti denunziati quali suoi dipendenti che dovevano essere considerati lavoratori autonomi provvedendo ad accudire animali propri. Il giudice di appello ha opportunamente puntualizzato che l’accertamento si riferiva all’anno 2005, per il quale era stata attestata la costituzione dei rapporti di lavoro rivelatisi fittizi non potendo essere concretamente espletate presso l’azienda controllata le mansioni di raccolta del foraggio e di custodia di animali attribuite ai tre dipendenti (due dei quali, i C. S., erano nipoti della G.), mentre l’anno 2006 veniva in rilievo per il solo fatto che in tale anno avrebbe dovuto essere percepita l’indennità di disoccupazione relativa ai rapporti di lavoro costituiti nell’anno precedente. Sotto tale profilo era quindi irrilevante che il teste Ci.Ro. avesse dichiarato di "non aver fatto nulla per l’anno 2006". Quanto alle dichiarazioni testimoniali del maresciallo della Guardia di Finanza M. S., la Corte osserva che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il teste aveva riferito di aver compiuto solo un accertamento di tipo burocratico, acquisendo dall’I.N.P.S, i dati (non contestati dai ricorrenti) circa l’indennità di disoccupazione percepita in relazione all’anno 2005 dal solo C.S. D., essendo stata l’indennità in questione sospesa nei confronti degli altri due dipendenti di cui risultava la fittizia assunzione. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
Il secondo motivo è del tutto generico e si risolve in una proposizione meramente assertiva circa l’esistenza di "numerosi" dubbi sulla responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
Il terzo motivo è manifestamente infondato poichè il giudice di appello ha, con congrua motivazione, giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena nei confronti di C.S.M.P., R.A. e C.S.D. ponendo in evidenza da un lato il disvalore obiettivo della condotta e dall’altro lato la inclinazione a delinquere dei predetti imputati, gravati (a differenza della coimputata G.) da numerosi precedenti penali, attraverso una valutazione di parametri indicati dall’art. 133 c.p.. A questo riguardo la Corte osserva che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez. 6^ 24 settembre 2008 n.42688. Candì; sez. 6^ 4 dicembre 2003 n. 7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez. 6^ 28 maggio 1999 n.8668, Milenkovic; Cass. sez. 6^ 16 giugno 2010 n.34364, Giovane). In conclusione la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. sez. 6^ 28 ottobre 2010 n. 41365, Straface).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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