Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza, deliberata il 1 marzo 2011 e depositata il 13 marzo 2011, il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, 3 dicembre 2010, di rigetto della istanza di sostituzione (con gli arresti domiciliari) della custodia cautelare in carcere, applicata a T.F., indagato per l’incendio di sette automezzi e di una gru della società PRC TRASPORTI s.r.l., concorrente della impresa paterna TREBISACCE s.r.l. motivando, dopo ambia illustrazione della condotta delittuosa dell’appellante: la custodia intermuraria è resa necessaria dalla considerazione della estrema pericolosità dell’indagato, desunta dai connotati di "rara gravità e deprecabilità" del fatto, dall’elevatissimo allarme sociale indotto, dalla totale assenza di accenni di resipiscenze e di intenti risarcitori e dalla negativa valutazione, ai fini della attenuazione del periculum libertatis, della deterrenza della coercizione applicata, anche in relazione ai precedenti penali.
2. – Ricorre per cassazione l’indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Attilio Molinengo, mediante atto del 15 marzo 2001, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza o erronea applicazione dell’art. 310 c.p.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando la esposizione, in violazione del principio devolutivo del compendio indiziario, mentre il gravame verteva sul punto esclusivo delle esigenze cautelari, e deducendo la omessa considerazione del tempo trascorso in custodia cautelare, della ritenuta carenza del periculum libertatis, della mancanza di precedenti specifici e dello stato del processo nella fase del dibattimento.
3. – Il ricorso è infondato.
3.1 – Non ricorre – alla evidenza – il vizio della violazione di legge:
– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Collegio esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
Laddove – è appena il caso di aggiungere – la esposizione della condotta delittuosa risulta funzionale alla formulazione della prognosi di pericolosità e alla valutazione della necessità della custodia intramuraria.
3.2 – Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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