Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-07-2011) 02-09-2011, n. 33061 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 21 ottobre 2010 e depositata il 30 dicembre 2010, il Tribunale ordinario di Reggio di Calabria, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato la ordinanza di custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 14 settembre 2010, a carico di D.M.G., indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso in relazione alla partecipazione al gruppo criminale detto ‘ndrangheta con funzione di dirigente della cosca di Gioiosa Jonica.

Dopo aver inquadrato, sulla scorta delle copiose emergenze investigative risultanti dalle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni tra i compartecipi e dagli accertamenti operati nei giudizi celebrati a carico di numerosi delinquenti, la condotta associativa dell’indagato nel contesto dalla criminalità organizzata della Calabria ulteriore e nella evoluzione del fenomeno criminale dal predente assetto frammentato verso l’affermazione di una vera e propria struttura confederale, variamente indicata come Cupola Provinciale, Provincia o Cosa Nuova, territorialmente articolata in tre Mandamenti a loro volta composti da Locali e ‘Ndrine, saldamente insediata nella provincia estrema della penisola e proiettata su tutto il territorio nazionale, i giudici di merito hanno ravvisato il compendio dei gravi indizi di reità in una serie di intercettazioni, tutte specificamente indicate, talune riassunte, altre riprodotte mediante testuali citazioni dei dialoghi intercorsi tra lo stesso indagato e taluni sodali, ovvero tra esponenti di rilievo della associazione i quali hanno fatto riferimento a D.M..

Precipuo rilievo assumono le conversazioni tra presenti intercorse all’interno della lavanderia Ape Green il 14 agosto 2009 tra l’indagato e C.G. e il 20 agosto 2009 tra C. e B.C..

I riferimenti espliciti degli interlocutori alla Provincia e ai Locali a vicende e assetti criminali assumono, in relazione all’indagato, valenza di vere e proprie "dichiarazioni autoaccusatorie", rivelatrici della esistenza del gruppo criminale, della "piena intraneità alla organizzazione mafiosa" di De Msi e del "ruolo verticistico" rivestito.

2. – Ricorre per cassazione l’indagato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Antonio Managò e Leone Fonte, mediante atto del 28 febbraio 2011, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio della motivazione, in relazione all’art. 416 bis c.p., e art. 273 c.p.p., deducendo, dopo aver premesso l’esposizione dei principi di diritto in ordine agli indizi richiesti per la adozione delle misure coercitive e richiamando vari arresti di legittimità: non hanno alcuna valenza indiziaria le conversazioni tra O.D. e C.S., tra G. N. e Ca.Sa., il ricorrente e C.G., nè i contatti telefonici tra il medesimo ricorrente e G.N. o l’accesso dell’indagato, assieme a I.R. presso l’abitazione di O.D. (peraltro non incontrato); i riferimenti captati nel corso delle conversazioni intercettate alla "provincia" o al "crimine" non valgono a dimostrare che l’oggetto del colloquio concernesse gruppi criminali, nè la esistenza del sodalizio, nè la partecipazione degli interlocutori; difetta precipuamente il requisito della c.d. proiezione esterna; e, al riguardo, la Corte di assise di Reggio di Calabria, giudicando "analoga vicenda processuale" ha escluso la esistenza del "super organismo" associativo, detto Coso Nuova.

3. – Il ricorso è infondato.

Il Collegio ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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