Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30583

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione proposta da A.A. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Ministero dell’economia e delle finanze gli aveva irrogato la sanzione pecuniaria di 800,00 Euro, per aver emesso un assegno bancario dell’importo di 16.000,00 Euro senza apporvi la clausola di non trasferibilità.

La cassazione di tale sentenza è stata chiesta da A. A., in base a tre motivi. Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

L’illustrazione dei motivi di ricorso, con ognuno dei quali viene dedotta violazione e falsa applicazione di legge, non sì conclude con la formulazione di un quesito di diritto. L’atto difetta pertanto il requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata in cancelleria il 29 marzo 2006.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, che si liquidano in 300,00 Euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese prenotate a debito e gli onorari, liquidati in 300,00 Euro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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