Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 05-09-2011, n. 33106 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13/10/10 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza 4/8/10 con cui il Gip dello stesso Tribunale, nel convalidarne il fermo, disponeva nei confronti di P. D. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis c.p..

L’accusa per P.D. è di far parte, con ruolo attivo, dell’associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta, articolata in molte decine di "locali" ripartiti in tre mandamenti dotati di un organo di vertice denominato "Provincia", e di essere affiliato, in particolare, alla "società" di Siderno, capeggiata da F. A., C.G. e C.A..

Quanto all’associazione l’ordinanza cautelare prende le mosse da alcuni passati giudicati che hanno accertato nel tempo la struttura originariamente orizzontale delle articolazioni del sodalizio e poi la sua evoluzione in senso piramidale. Fondamentali nella presente indagine (la cd. operazione "Crimine") le conversazioni intercettate tra numerosi personaggi dove è frequente il riferimento alla "Provincia" come organismo di vertice, composto da elementi che abbiano almeno la carica di "Vangelo" (si fa il nome di O. D. da (OMISSIS) come capo crimine, di L.A. da (OMISSIS) come capo società, di G.B. da (OMISSIS) come mastro generale, di M.R. da B.M. come mastro di giornata, di un soggetto non identificato di (OMISSIS) come contabile).

Quanto in particolare al P., confermata l’utilizzabilità (contestata dalla difesa) delle intercettazioni disposte (giusta proroga del Gip 3/7/09) con decreto esecutivo del Pm 8/7/09 presso gli impianti del Commissariato di PS di Siderno (in quanto legittimamente motivato per relationem in ordine all’insufficienza e inidoneità degli impianti della Procura e alle eccezionali ragioni di urgenza), il Tribunale valutava positivamente la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato: premessa la sua esatta identificazione di conversante (servizi di osservazione lo individuano come assiduo frequentatore, all’interno del centro commerciale (OMISSIS), della lavanderia "(OMISSIS)" di C.G.), nell’intercettazione ambientale del 3/12/09 lo si sente conversare con C.G., "mastro" della "società" di (OMISSIS), e col suocero C.V., di una riunione di ‘ndrangheta prevista il giorno successivo a (OMISSIS) per l’attribuzione di una carica a D.R. e delle modalità per un altro incontro per il quale lo stesso P. avrebbe coinvolto, con una telefonata allusiva, il coindagato G.N.. Successive conversazioni (del 9/12/09 tra C. G. e A.R. e tra lo stesso C. ed il P., detto Be.) confermano le intese per il nuovo appuntamento cui il P. voleva partecipare (nell’occasione il C. gli suggerisce di accennare nella telefonata al G. ad un assegno non pagato). In altra precedente (27/11/09) il P. era nominato dal C., in colloquio con l’ A., anche come persona, al pari di loro, soggetta all’attenzione delle forze dell’ordine (gli avrebbero messo infatti una microspia sulla macchina).

Disattese le diverse interpretazioni date alle conversazioni dalla difesa (sulla scorta di una sua consulenza sulle intercettazioni), la quale depositava anche documentazione bancaria (per affermare la reale esistenza di un assegno non autorizzato del G. del (OMISSIS) per 865 Euro alla Si.Com. srl del P.).

Riportata, infine, la conversazione tra il P. ed il G. (il 9/12/09), dove i due prendono l’accordo di vedersi il venerdì successivo alle 11 a (OMISSIS) e l’argomento di facciata (il pagamento dell’assegno in sospeso) è tale (come era stato ben previsto dal C.) da consentire al G. di capire subito il reale fine della telefonata (la riunione di ‘ndrangheta, che si terrà appunto il (OMISSIS), venerdì, di fronte al locale (OMISSIS)). Conseguenti le esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate (le originarie modalità di captazione autorizzate presso la Procura di Reggio Calabria erano state indebitamente modificate in corso d’opera, venendo consentite dal Gip in sede di proroga il 3/7/09 presso i locali del Commissariato di PS di Siderno, con mero richiamo alla richiesta del Pm, non idoneamente motivata); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza, sia in relazione all’associazione di tipo mafioso (la cui esistenza era genericamente affermata) sia alla partecipazione ad essa del P. (irrisolta la questione sollevata dalla difesa della stessa sua identificazione, il Tribunale pretendeva di attribuire valenza indiziaria -nonostante il contributo offerto con la consulenza tecnica di parte – a banali e sterili conversari su soggetti di ritenuta appartenenza mafiosa, dove per contro era stata documenta l’esistenza dell’assegno non pagato, di cui lo stesso P. faceva cenno in un’ulteriore telefonata del 9/12/09 con Mo.Gi., amministratore della società venditrice di climatizzatoli di cui egli era agente); violazione di legge e vizio di motivazione, infine, sulle esigenze cautelari, apoditticamente ritenute esistenti dal Tribunale. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la difesa per l’accoglimento. Depositata nell’occasione una memoria difensiva.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Infondata la censura di legittimità delle intercettazioni seguite alla proroga d’ascolto autorizzata dal Gip il 3/7/09. Invero (come peraltro puntualmente indicato dal giudice del riesame), nel decreto attuativo dell’8/7/09 il Pm aveva disposto che le operazioni avvenissero presso gli impianti della PS anzichè della Procura per l’inidoneità in concreto di questi ultimi e le eccezionali ragioni d’urgenza ravvisate nel caso, giusta la motivazione contenuta nella richiesta di proroga che integralmente richiamava. La prima consisteva nella non ottimale qualità del segnale proveniente dal seminterrato in cui era allocata la lavanderia del C. (ovviabile solo con un sistema wireless utilizzabile solo dalla più vicina postazione del commissariato di (OMISSIS)), le seconde dalle continue emergenze dell’investigazione connesse con il loro oggetto e lo stesso strumento utilizzato.

Quanto alle doglianze di merito, è giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, rie. Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. In particolare la posizione del P. (della cui identificazione non è dato dubitare nel momento stesso in cui si fa ripetuto riferimento alla vicenda dell’assegno non pagato del G. che lo riguarda personalmente), per come appare dalle intercettazioni (che nella presente vicenda costituiscono solidi indizi dell’associazione criminosa in atto), appare quella di soggetto pacificamente intraneo al sodalizio, in rapporti diretti e confidenti con elementi di primo piano dello stesso, palesemente desideroso di una partecipazione ancor maggiore. Non colgono pertanto nel segno le censure difensive, una volta che le stesse si limitano ad una diversa valutazione dei dati indiziari già compiutamente esaminati dal giudice di merito con motivazione logica e corretta. Nè hanno rilievo le puntualizzazioni sulla reale esistenza dell’assegno del G., posto che la sua funzione nella vicenda è proprio quella di fornire un pretesto plausibile per il successivo incontro di natura riservata tra gli esponenti del sodalizio. Non porta elementi di novità, riproponendo le già dedotte doglianze e valutazioni di merito, la memoria difensiva da ultimo depositata.

Al rigetto del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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