Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 27-09-2011, n. 588 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 699/03, il T.A.R. Catania accoglieva il ricorso proposto da Ci.Pa., avverso il provvedimento in data 11 gennaio 1993 del Consigliere Pretore dirigente della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto con cui al ricorrente era stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, ritenendo detto provvedimento inficiato da violazione e falsa applicazione degli artt. 79, 101 e 104 D.P.R. n. 3/57 e da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.

Con l’appello in epigrafe, l’Avvocatura dello Stato, per le Amministrazioni ricorrenti, ha impugnato la suddetta sentenza, deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e compensi. Con controricorso ha replicato il sig. Ci.Pa. deducendo, in via preliminare, l’irricevibilità dell’appello per tardività della notificazione. Quindi, ribadendo i motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto che, disattesa l’istanza cautelare proposta da parte appellante, venga confermata la sentenza ex adverso impugnata, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Con ordinanza n. 648/04 di questo C.G.A. veniva accolta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, va dichiarata la ricevibilità dell’appello in quanto esso risulta notificato ritualmente, sia pure allo spirare dell’ultimo giorno utile del termine lungo previsto nel caso di specie. L’atto di appello, infatti, è stato notificato presso il domicilio eletto dall’odierno appellato, in data 8/6/2004 e, quindi, a distanza di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 23/4/2003.

Nel merito, l’appello va respinto perché infondato.

Dal suddetto provvedimento in data 11 gennaio 1993 del Consigliere Pretore dirigente della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto, si evince che al sig. Ci.Pa., odierno appellato, è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura perché, come riferito dal Cancelliere dirigente, dr. Ca.Na., con foglio in data 12/11/1992, "nell’espletamento dei vari servizi ai quali è stato addetto ha sempre dimostrato scarso senso di collaborazione coi responsabili delle sezioni e scarso impegno, conseguendo costantemente una produttività giornaliera del tutto insufficiente".

Orbene, con la suddetta comunicazione in data 12/11/1992 il dr. Na. prende le mosse dalla relazione di servizio del mese di ottobre 1992, relativa alla Sezione penale, redatta dal responsabile della stessa, dott.ssa. Ch.Gi., nonché dal foglio di produttività relativo al predetto Ci.Pa.

Con la suddetta relazione di servizio la dott.ssa Chiofalo si lamentava, invero, della penuria di personale che provocava problemi alla dirigenza; in questo contesto riteneva che il sig. Ci.Pa., cui era stata affidata anche la dattilografia amministrativa e che, a dire il vero, aveva mostrato una buona volontà, non fosse all’altezza dei compiti che avrebbe dovuto svolgere in quella cancelleria; inoltre, descriveva l’ambiente di lavoro come letteralmente "invivibile" per "la confusione di rumori" provocata dalla macchina da scrivere che continuava a battere insieme al telefono che squillava ininterrottamente.

In tale contesto il sig. Ci. veniva ritenuto incapace di concentrazione e, allorché incaricato di rispondere al telefono, eccessivamente distratto nel tentativo di stabilire a quale interno smistare le chiamate.

La dott.ssa Ch., pertanto, da un lato, sottolineava la buona volontà evidenziata dal Ci. nel disimpegno delle mansioni allo stesso affidate e, dall’altro, ne segnalava l’inadeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati, non trascurando di denunciare l’invivibilità dell’ambiente di lavoro.

Da parte sua il Ci., nelle deduzioni avverso i rilievi formulati a suo carico, ne ha evidenziato la genericità ed ha sottolineato che il carico di lavoro allo stesso demandato era estremamente elevato.

Dalla relazione della dott.ssa Ch., sopra richiamata, non si evincono, in realtà, precisi inadempimenti e/o circostanziate situazioni concretamente addebitabili al Ci. e suscettibili di integrare ipotesi di violazioni di carattere disciplinare. Pertanto, i rilievi mossi dal Cancelliere dirigente, concernenti il lamentato scarso senso di collaborazione, di responsabilità e di impegno attribuito al Ci., poi trasfusi nell’impugnato provvedimento sanzionatorio, risultando privi di qualsiasi concreto collegamento a fatti concreti, appaiono decisamente generici e, quindi, in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 79, 101 e 104 D.P.R. n. 3/57. Altresì destituita di fondamento si appalesa la contestazione formulata a carico del Ci. e concernente l’asserito scarso rendimento fornito in servizio dallo stesso; detto rilievo, infatti, è rimasto indimostrato stante l’assoluta mancanza di collegamento a qualsiasi parametro di riferimento che potesse giustificare una simile conclusione. Alla luce di quanto fin qui rappresentato, il Collegio non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, laddove ha ritenuto fondati i motivi dedotti dal ricorrente in primo grado circa la violazione e falsa applicazione degli artt. 79, 101 e 104 D.P.R. n. 3/57 per la genericità degli addebiti formulati a suo carico ed il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Il Collegio ritiene che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Conclusivamente, per i motivi suddetti, l’appello va rigettato.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe. Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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