Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 07-09-2011, n. 33264

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 18-9-2010 il GIP presso il Tribunale di Patti disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di S.M., per reato di cui all’art. 479 c.p..

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione la persona offesa – M.C., deducendo la legittimazione a proporre personalmente l’atto di impugnazione, nella qualità, riconosciuta da giurisprudenza della persona offesa come titolare di un diritto al contraddittorio nel procedimento di archiviazione.

Il ricorrente formula a riguardo questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 c.p.p. e artt. 607-90-101 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. evidenziando la posizione della persona offesa come "controparte" rispetto all’imputato, come tale dotata di un interesse tutelato dall’ordinamento.

Deduceva inoltre: la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale e violazione dell’art. 125 c.p.p. per mancanza, o insufficienza della motivazione.

Inoltre censurava il provvedimento per la utilizzazione esclusiva delle sommarie informazioni testimoniali, oltre che per illogicità della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva.

Il PG in Sede chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, essendo l’atto proposto e sottoscritto direttamente dalla persona offesa.

La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero, come stabilito da giurisprudenza di questa Corte per cui va menzionata sentenza Sez. 6^ n. 39 del 1.2.1999 – RV 212567 "Le disposizioni di cui all’art. 613 c.p.p., comma 1, e art. 571 c.p.p., comma 1, che consentono eccezionalmente alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione "non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile";

L’impugnazione di questa, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione e munito di specifico mandato".

Altra sentenza, Sez. 6^ n. 1408 del 1.6.1998 – RV 210917 – stabilisce che "Nonostante la persona offesa dal reato goda di facoltà e diritti limitatamente ad alcuni istituti processuali e sia portatrice di interessi in ordine alla decisione del procedimento, la stessa "non può considerarsi parte processuale in senso tecnico" e non è quindi destinataria della norma dell’art. 613 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di sottoscrivere il ricorso per cassazione.

Detta persona, pertanto, deve necessariamente munirsi per la proposizione dell’impugnazione, di un professionista iscritto nell’apposito Albo a pena di inammissibilità dell’atto. Peraltro il difensore deve essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p.. Egli, infatti, non è munito dei poteri di rappresentanza che l’art. 99 c.p.p., comma 1 e art. 100 c.p.p., comma 4 riconoscono al difensore dell’imputato ed a quello delle altre parti ritualmente costituite e non è, pertanto, legittimato ad esercitare in proprio la facoltà di impugnazione".

Alla luce di tali principi giurisdizionali emerge la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 613-99-100 c.p.p., non essendo la posizione della persona offesa di per sè qualificabile come quella di parte processuale in senso tecnico, e dunque essendo indispensabile che tale soggetto, i cui interessi vengono comunque tutelati dall’ordinamento attraverso la facoltà di costituirsi in giudizio come parte civile, sia dotato della assistenza e rappresentanza legale.

Nè risulta alcune violazione del contraddittorio, atteso che, come precisato dal PG nella requisitoria che questa Corte richiamala parte offesa "ha avuto modo di illustrare le proprie ragioni, avendo il giudice fissato udienza camerale conseguente all’opposizione dalla p.o. proposta (a nulla rilevando che la stessa non si sia presentata).

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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