Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Visto l’esito della disposta verificazione, da cui risulta che la statura della ricorrente, attualmente pari a cm. 165, risulta compatibile con l’idoneità;
Preso atto del rilievo del soggetto verificatore, il quale ha evidenziato che l’effettuazione di specifica attività ginnica può determinare un modesto incremento della statura, come riferito dal consulente di parte in sede di verificazione;
Vista la Relazione dell’Ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, depositata dalla difesa erariale in data 21 luglio 2011, la quale – dopo aver descritto in dettaglio le modalità delle misurazioni di altezza effettuate sulla ricorrente e dalle quali è risultato l’impugnato giudizio di non idoneità – conclude che non sussistono dubbi sulla esattezza del dato acquisito e sul conseguente giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione esaminatrice;
Considerato che, secondo il Collegio:
– non può non essere ritenuta esatta la misurazione effettuata in sede di verificazione giudiziale;
– deve valorizzarsi la circostanza che – come rilevato dalla stessa Relazione del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei Carabinieri – il parametro statura è suscettibile di piccole variazioni in giorni diversi ed in periodi diversi della giornata;
– di conseguenza – appurata alla data della verificazione un’altezza della ricorrente pari cm. 165 (e quindi utile all’ammissione), sia pure presumibilmente per effetto di specifica attività ginnica – l’altezza inferiore ai limiti d’ammissione, appurata alla data del giudizio di inidoneità, appare da ricomprendersi nelle suddette fisiologiche piccole variazioni di statura, tali da non pregiudicare, se a ulteriore misurazione la statura raggiunge comunque il limite previsto, l’idoneità;
Considerato pertanto che, ad avviso del Collegio, il ricorso in epigrafe risulta da accogliere;
Ritenuto peraltro che la particolare fattispecie concreti i presupposti perché le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, siano ripartite fra le parti ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile;
Ritenuto, nello specifico:
– che le ordinarie spese di giudizio vadano compensate;
– che le spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore vadano ripartite in parti uguali fra ricorrente e Amministrazione,
– che per la relativa liquidazione il Collegio possa delegare il proprio Relatore, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore; e che a tal fine la presente sentenza vada comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Ripartisce tra le parti le spese di giudizio e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.
Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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