Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 16/4/2010 il G.I.P. del Tribunale di Crema, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a F.L. la pena di mesi 1 di arresto ed Euro 700 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), per guida in stato di ebbrezza di un’auto Ford Escort, con tasso alcolemico di g/l 1,54 – 1,56, fatto aggravato dalla circostanza di essere stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle pre 07.00 (acc. In Crema il 26/10/2009).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia, lamentando la violazione di legge, per avere il G.I.P. applicato la diminuente del patteggiamento nella misura della metà, invece che di un terzo.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato.
La pena applicata è stata così determinata dal G.I.P., ratificando l’accordo tra le parti: pena base mesi 3 di arresto ed Euro 1500 di ammenda; aumentata l’ammenda per l’aggravante ad Euro 2000; diminuita la pena per le attenuanti generiche a mesi 2 ed Euro 1400;
ulteriormente diminuita la pena per le attenuanti generiche a mesi 2 ed Euro 1400; ulteriormente diminuita per il rito a mesi 1 ed Euro 700.
Orbene, nel calcolare la pena il giudice di merito è incorso in un evidente errore, riducendo la pena per la scelta del rito di oltre un terzo.
L’illegalità della determinazione della pena travolge il patto ed impone l’annullamento della sentenza senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Crema.
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