Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 07-09-2011, n. 33286 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/4/2009 il G.U.P. del il Tribunale Bologna condannava S.A. per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (T.U.) per la detenzione per fini di cessione di gr 200 circa di eroina, di cui gr. 29,847 netti (fatti acc. in (OMISSIS)). All’imputato, con la diminuente del rito abbreviato, veniva irrogata la pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18,000= di multa.

Osservava il G.U.P. che l’imputato era stata visto insieme ad un ignoto complice, entrare in un parco pubblico ed addentarsi nella boscaglia per poi fuoriuscirne e sedere su una panchina con un grosso involucro; il compagno poi si allontanava verso dei cespugli per poi tornare con alcuni sacchetti di plastica bianchi in mano.

Successivamente il S. era stato visto allontanarsi, inoltrandosi nella boscaglia portando con sè gli involucri;

successivamente era tornato sul posto ed a lui ed al compagno si era avvicinato un terzo individuo. Costoro, accortisi della presenza della polizia, fuggivano e sul luogo veniva recuperato solo il cellulare dell’imputato. La P.G. data l’ora notturna non svolgeva ulteriori accertamenti, ma il giorno successivo, con l’aiuto di un cane antidroga, rinvenivano nella zona sotto un ponte ove si era diretto l’imputato, un sacchetto contenente lo stupefacente. Il Tribunale, ritenendo che ivi l’avesse nascosto il S., pronunciava la condanna.

2. Con sentenza del 11/12/2009, la Corte di Appello di Bologna, riformando la pronuncia di primo grado, assolveva l’imputato per non aver commesso il fatto. Osservava la Corte distrettuale che non avendo la P.G. arrestato in flagranza della detenzione della droga gli imputati; essendo il parco un luogo pubblico ed essendo il rinvenimento della droga avvenuto il giorno successivo, senza che il luogo fosse presidiato, non poteva con certezza ricondursi alla persona dell’imputato la titolarità della sostanza sequestrata.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, lamentando la manifesta illogicità della motivazione, laddove la Corte di merito non aveva tenuto conto che la droga era stata rinvenuta a poche ore dalla osservazione della condotta dell’imputato che si era diretto proprio nel luogo del rinvenimento dell’eroina; nonchè della circostanza che da nessuna altro elemento emergeva che altri soggetti ivi fossero soliti convenire per nascondere sostanze illecite.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La Corte di merito ha pronunciato l’assoluzione invocando il principio del "oltre ogni ragionevole dubbio" come parametro legale a cui ancorare una sentenza di condanna. La Corte distrettuale, con argomentazioni logiche, ha evidenziato come non vi era prova certa che a collocare sotto il ponte il sacchetto fosse stato l’imputato;

le impronte digitali rinvenute sull’involucro non corrispondevano a quelle del S.; la P.G. non aveva presidiato in nottata il parco, pertanto l’involucro non solo poteva essere stato ivi collocato in precedenza da altri soggetti, ma anche successivamente.

A fronte di tale coerente ragionamento motivazionale il P.G. ricorrente invita ad una diversa ricostruzione del fatto, attraverso un ragionamento meramente congetturale, ancorato a fatti ontologicamente non certi i quali, anche a collegarli tra loro, non sono suscettibili di condurre all’affermazione della colpevolezza dell’imputato. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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