Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 08-09-2011, n. 33329

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 17 settembre 2010, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca il 17 luglio 2009 nei confronti di A.N. e H.M. alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed Euro 1.500 di multa ciascuno, per i reati di riciclaggio di un autocaravan e di ricettazione di una carta di circolazione.

Propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della prova con riferimento al delitto di riciclaggio.

Il ricorrente lamenta che la decisione sia basata sulle dichiarazioni rese da F.P., sentito ex art. 210 c.p.p., senza che siano stati valutati gli elementi comprovanti l’attendibilità di tali dichiarazioni, considerato che, in quanto coimputato, il F. aveva interesse a mentire. Anche i riscontri oggettivi sarebbero inconsistenti, secondo la ricostruzione operata dal ricorrente. In particolare, sarebbe del tutto estraneo ai fatti H., il quale non compare in alcun documento sequestrato e posto agli atti.

2) violazione di legge con riferimento all’art. 648 bis c.p., in quanto la A. risulta solo intestataria del certificato di proprietà e della carta di circolazione dell’autoveicolo, ma non ha mai eseguito direttamente nè incaricato altri di compiere operazioni tali da ostacolare l’identificazione della provenienza del caravan di cui all’imputazione, così che potrebbe rispondere solo del diverso reato di ricettazione.

3) difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4. Con riferimento al delitto di riciclaggio la posizione degli imputati sarebbe marginale, mentre con riferimento al delitto di ricettazione il fatto sarebbe di speciale tenuità.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l’esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste; non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Tutti i punti censurati con i motivi di ricorso trovano puntuale ed esaustiva risposta nella sentenza impugnata, la quale precisa: 1) che l’affermazione di responsabilità non si fonda soltanto sulle dichiarazioni di F.P., ma anche su dati testimoniali e, soprattutto, di natura documentale analiticamente esaminati, che riguardano anche H. (documentazione recante le sottoscrizioni di costui e relativa alla cessione del camper); 2) che le condotte poste in essere sono tipicamente riferibili ad un’attività di riciclaggio, dirette come inequivocabilmente sono a frapporre ostacoli alla possibilità di risalire all’origine delittuosa del mezzo, attraverso la dotazione di nuovi dati identificativi e il corredo di nuova documentazione.

Per quanto concerne il diniego delle attenuanti generiche, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1, 11/1/1994, n. 3772, Spallina, riv. 196880; Sez. 1, 20/10/1994- 26/1/1995, n. 866, Candela, riv. 200204; Sez. 4, 20/12/2001 – 28/02/2002, n. 8167, Zahraoui, riv. 220885).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti penali degli imputati, e, quindi, non è in alcun modo censurabile.

Anche la censura concernente la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata chiarisce che la strumentalità dell’acquisizione della carta di circolazione provento di furto alla realizzazione delle operazioni di riciclaggio è ostativa al riconoscimento della invocata attenuante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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