Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-06-2011) 08-09-2011, n. 33325

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S., V.M. e C.E. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, in data 1 giugno 2010, della Corte d’appello di Ancona, che a parziale conferma della sentenza del GUP del Tribunale di Pesaro del 18 settembre 2009 li ha condannati per il reato di associazione a delinquere, tentativo di estorsione aggravata e altro, ed il L. in ordine al reato di cui all’art. 416 c.p., comma 2, così qualificata l’originaria imputazione, oltre al reato di porto e detenzione di armi.

A sostegno dell’impugnazione il P. ha dedotto:

a) Mancanza di motivazione in merito al reato di cui all’art. 416 c.p. ed all’art. 629 c.p..

Secondo il ricorrente non sarebbero stati evidenziati elementi tali da ritenere sussistente l’associazione a delinquere contestata e la tentata estorsione. I comportamenti accertati, in quest’ultimo caso, avrebbero potuto configurare eventualmente il reato di violenza privata.

Il V. ha dedotto:

a) Mancanza di motivazione in merito al reato di cui all’art. 416 c.p. e di quello di cui agli artt. 56 e 629 c.p..

Il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere, con il riferimento alla circostanza che gli imputati facevano parte della stessa società di investigazioni di cui era titolare il C., struttura e attività perfettamente lecite.

Allo stesso modo lamenta la mancata derubricazione del reato di tentata estorsione in quello di violenza privata. b) Mancanza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente lamenta che le modalità del fatto erroneamente sono state ritenute ostative alla concessione delle attenuanti richieste, nonostante dalle intercettazioni emerga una bassa propensione criminale dello stesso.

Il C. ha dedotto:

a) Mancanza di motivazione e violazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al reato di cui all’art. 416 c.p..

Secondo il ricorrente dalla lettura integrata della sentenza di primo e secondo grado non emergerebbero i fattori fondamentali caratterizzanti il reato di cui all’art. 416 c.p., in particolare il vincolo associativo di carattere stabile, l’indeterminatezza del programma criminoso proiettato nel tempo, accompagnato comunque da un piano concreto di attività. In realtà i giudici di merito avrebbero preso in esame una serie di episodi che dovevano essere catalogati nella fattispecie del concorso nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p.;

sicuramente gli elementi in esame non potevano essere tratti dall’appartenenza alla stessa Società di investigazioni, di cui era titolare il C.; le stesse ammissioni di quest’ultimo dovevano essere valorizzate nel senso che anche le presunte attività estorsive in realtà erano finalizzate a procacciare occasioni di lavoro per l’agenzia. b) Mancanza, contraddittorieta, manifesta illogicità della motivazione e violazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p..

Secondo il ricorrente mancherebbero gli estremi per contestare la tentata estorsione, in quanto gli atti intimidatori posti in essere nei confronti della p.o S. "erano azioni disoneste (esplosioni e danneggiamenti) per ottenere un lavoro onesto".

Sostanzialmente mancherebbe il profitto ingiusto con altrui danno, ma sarebbe configurabile solo la coartazione della volontà.

Osserva la Corte che i ricorsi sono infondati.

I giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali; avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, anche con riferimento alla motivazione per relationem adottata; tuttavia le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale degli episodi, in particolare della ritenuta sussistenza dell’associazione a delinquere e del tentativo di estorsione in danno del S. e in ordine alla natura dello stesso non sono proponibili nel giudizio di legittimità e comunque non possono essere ritenuti fondati, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo; in particolare il ricorrente C. sostanzialmente sollecita la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, non valorizzando adeguatamente, all’interno dell’approfondita ricostruzione teorica, gli elementi probatori insuperabili, quali le confessioni del C., anche in relazione al reato associativo, la consapevolezza della natura delittuosa delle azioni poste in essere per ottenere occasioni di lavoro, mentre in realtà dalla sentenza emerge una ben diversa programmazione delittuosa e altre finalità illecite di guadagno, le confessioni dei coimputati, il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, le riunioni programmatiche per il compimento di attività delinquenziali lo sfruttamento della copertura dell’agenzia investigativa, in realtà piegata al servizio dell’associazione.

I ricorsi del P. e del V. lambiscono l’aspecificità, in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), e all’art. 591 c.p.p., lett. c), a fronte delle motivazioni svolte dai giudici di merito, le cui motivazioni si integrano, e che non risultano viziate da illogicità; le censure mosse, peraltro, fanno riferimento a valutazioni alternative o dubitative, prive del carattere della decisività e della precisione.

Nel merito, in ogni caso, si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui sono pervenuti i giudici di merito con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

Nè sussistono le condizioni per una diversa qualificazione giuridica del reato di tentata estorsione e quindi la sua derubricazione in quello di violenza privata (v. Cass., sez. 2, 18 novembre 2005, n. 44319, CEd 235506; Cass., sez. 2, 2 novembre 1992, n. 1052).

Alla luce delle suesposte considerazioni, vanno rigettate le impugnazioni.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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