Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato l’8 novembre 2010, depositato nei termini, il Maresciallo S.M. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento comunicato con lettera raccomandata del 26 luglio 2010 del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando Aeroporto – Pratica di Mare – Servizio Amministrativo, con il quale la Pubblica Amministrazione ha chiesto al ricorrente di corrispondere, a titolo sanzionatorio, la somma di Euro 402.636, 85, nonché di ogni altro ulteriore ed eventuale atto e provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Il ricorrente fa presente che tale richiesta si fonda su una relazione redatta dalla Guardia di Finanza secondo la quale il M. avrebbe prestato attività di consulenza informatica per una società, la C. House S.r.l., dal 1 luglio 1999 al 14 dicembre 2001 e per altra società, la E.S. s.p.a. successivamente, senza essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Eccezione di prescrizione su parte delle somme contestate e richieste.
Si eccepisce l’intervenuta prescrizione su parte della somma, atteso che l’Amministrazione poteva avanzare richieste economiche solo relativamente ai 5 anni precedenti la data in cui è stato notificato il provvedimento sanzionatorio.
2) Violazione di legge, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per omissione del procedimento disciplinare, eccesso di potere per incompleta istruttoria, carenza di istruttoria, violazione del diritto alla difesa, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e pretestuosità.
Si lamenta una carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione, la quale avrebbe dovuto interpellare il ricorrente consentendo allo stesso di fornire tutti i chiarimenti necessari.
3) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Infondatezza dei fatti contestati.
Il ricorrente contesta di aver svolto attività lavorativa retribuita al di fuori dell’Amministrazione pubblica dal 1999 al 2008.
4) Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Infondatezza dei fatti contestati. Illegittima richiesta di denaro.
Il ricorrente sostiene di non aver percepito i compensi che gli vengono attribuiti, che sono stati invece percepiti dalla Signora Emanuela Boldoni, consorte del ricorrente.
5) Violazione di legge, manifesta ingiustizia.
La somma richiesta è manifestamente ingiusta perché non coincide con l’utile netto percepito dalle imprese interessate.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2011 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento con il quale l’Amministrazione della Difesa ha chiesto al ricorrente, ai sensi dell’art. 53, settimo comma, del D. L.vo n. 165/2001, di corrispondere, a titolo sanzionatorio, la somma di Euro 402.636,85 per compensi che lo stesso avrebbe percepito nel periodo dal 1999 al 2008, sul presupposto dello svolgimento di lavoro fuori ufficio espletato senza l’autorizzazione della Amministrazione di appartenenza.
In ordine alla eccezione di prescrizione avanzata in primis dal ricorrente, la stessa si appalesa fondata atteso che l’art. 28 della legge n. 689 del 1981 dispone che "il diritto a riscuotere le somme dovute…. si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione". Pertanto, avendo l’Amministrazione della Difesa richiesto la restituzione di compensi che si assumono percepiti nell’anno 1999 e fino al 2008 soltanto con lettera del 26 luglio 2010, va da sé che la pretesa dell’Amministrazione alla restituzione dei suddetti compensi va limitata ai cinque anni precedenti la suddetta data, ossia relativamente ai compensi che si assumono percepiti a decorrere dal luglio 2005.
Nel merito la dedotta censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria si appalesa fondata.
Va, infatti, osservato come l’Amministrazione della Difesa abbia adottato l’impugnato provvedimento, di chiara natura sanzionatoria, senza l’intervento nel procedimento del ricorrente, al quale è stato inibito di fornire ogni utile chiarimento in ordine ai fatti addebitati. Al contrario l’Amministrazione si è attenuta esclusivamente alle conclusioni alle quali era pervenuta la Guardia di Finanza nel suo rapporto, da cui risulta che nessun accertamento diretto nei confronti del ricorrente è stato compiuto al fine di accertare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa dello stesso al di fuori dell’ufficio, non potendosi sostenere presuntivamente che lo stesso abbia svolto tale attività solo per il fatto che risulta socio accomandante, titolare del 5% del capitale sociale della società costituita unitamente alla propria moglie Boldani Emanuela.
Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento, mentre ogni altra censura non espressamente esaminata può considerarsi assorbita. Attesa la particolare natura della controversia le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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