Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 01-09-2011) 09-09-2011, n. 33479

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza del 13 maggio 2010, del GUP del Tribunale di Bologna per detenzione, porto e ricettazione di arma comune da sparo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, riconosciuta la continuazione e la recidiva, ricorre il difensore dell’imputato, avv. Attilio Molinengo, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: a) la contraddittorietà della motivazione che ha dichiarato funzionante l’arma anche in assenza di una perizia tecnica; b) l’assenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato di ricettazione; c) la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ricorre anche l’avv. Cristofori Alessandro, deducendo la illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui afferma la pericolosità dell’arma senza averne prima accertata l’efficienza, l’assenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato;

la irregolare contestazione della recidiva con conseguente nullità della relativa enunciazione.

Motivi della decisione

2. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

2.1 I motivi di ricorso, infatti, si riducono alla pedissequa reiterazione dei motivi di appello, sui quali la Corte di merito si è pronunciata con una motivazione congrua, logica ed esaustiva e che,pertanto, non merita censure.

2.2 In linea con la giurisprudenza di legittimità, la Corte territoriale, in merito all’elemento soggettivo del reato, ha desunto dalle fumose dichiarazioni dell’imputato sulla provenienza della stessa la consapevolezza dell’illiceità di tale provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 2804 del 05/07/1991 Ud. – dep. 16/03/1992 – Rv. 189396;

Sez. 2, Sentenza n. 18304 del 07/04/2004 Ud. – dep. 19/04/2004 – Rv.

228797; Sez. 4, Sentenza n. 4170 del 12/12/2006 Ud. – dep. 02/02/2007 – Rv. 235897).; ha desunto la caratteristica dell’efficienza dell’arma sia dalle oggettive condizioni della stessa sia dalle circostanze relative al possesso, ancora una volta in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha già ritenuto non necessario che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suo convincimento anche aliunde, purchè lo corredi di congrua motivazione.(Rv 154009, Rv. 178281, Rv 150730, Rv 144225).

2.3 Infine, per le modalità del possesso dell’arma, i giudici di merito hanno escluso che possa ravvisarsi l’attenuante di cui all’art. 648 cpv. c.p. ed anche tale motivazione è in linea con i principi giurisprudenziali di legittimità che al fine di stabilire la sussistenza dell’ipotesi di particolare tenuità, di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., ritiene insufficiente di per sè l’irrilevanza o la scarsa rilevanza economica della cosa oggetto di ricettazione, occorrendo al fine, avere riguardo al fatto nella sua globalità storico-giuridica ed anche apprezzarne l’incidenza antigiuridica sulla base di tutti gli elementi che, a parte il valore economico dell’oggetto ricettato, entrano nella componente dell’azione delittuosa, ivi compresa la personalità dell’agente.

(Sez. 2, Sentenza n. 5813 del 29/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000).

Nè maggiore specificità presentano, rispetto alle argomentate conclusioni dei giudici di merito, i motivi relativi alla recidiva ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2.4. Entrambi i ricorsi, per i suddetti motivi, devono essere dichiarati inammissibili.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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