T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-09-2011, n. 7579 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con Ordinanza n. 153 del 15/6/1999 veniva indetta dal Ministero della P.I., una sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, riservata ai docenti non abilitati o non in possesso dell’idoneità che avessero svolto "un servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche all’estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate" della durata di almeno 360 giorni nel periodo indicato nella stessa Ordinanza.

La ricorrente asserisce di aver presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami, ed ha documentato un’esperienza didattica, superiore a 360 giorni maturata nel prescritto periodo, acquisita quale insegnante di religione cattolica nella scuola statale.

Con il provvedimento ora impugnato la ricorrente è stata esclusa dalla sessione per il conseguimento della idoneità nella scuola elementare per mancanza del requisito di servizio in quanto prestato nell’insegnamento della religione cattolica.

Avverso tale esclusione vengono dedotte censure riferite a profili di illegittimità, anche per violazione di principi di ordine Costituzionale ( artt. 3 e 97 Cost.), stante la equiparazione agli altri insegnamenti dell’insegnamento della religione cattolica. Vengono richiamati anche gli accordi tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede e la intesa tra Stato e C.E.I. successivamente intervenuta (resa esecutiva con d.p.r. n. 751/85) e, in particolare, il punto 2.7 della stessa intesa che annovera gli insegnanti incaricati di religione cattolica come facenti parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti e che partecipano alle valutazioni periodiche e finali per gli anni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.

Ritiene l’istante che, in quanto incaricati annuali, risultano estese ed applicate anche agli insegnanti di religione cattolica tutte le norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo (L. n. 169/1955, succ.ve modifiche e norme collettive), per cui la disciplina vigente per essi non risulta difforme da quella prevista per gli altri insegnanti non di ruolo.

Richiama anche le disposizioni della O.M. n. 33/2000, a suo dire modificative della O.M. n. 153/1999, che prescindono dall’ordine o grado di scuola in cui il servizio sia stato prestato.

Viene comunque con più specificazione eccepita la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della L. 03/05/1999 n. 124, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevedono quale requisito di ammissione solo un servizio prestato in insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi classi di concorso, escludendo dalla sessione medesima i docenti che, quali incaricati annuali, hanno svolto la richiesta esperienza didattica, in tutto od in parte, nell’insegnamento della religione cattolica.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della P.I. e del Provv.to agli Studi di Ragusa (entrambi costituitisi in giudizio).

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio rileva il Collegio che la questione costituente oggetto della presente controversia è stata già affrontata da questa Sezione in precedenti decisioni cui può farsi richiamo (cfr. tra le tante n. 6669/2010 TAR Lazio Sez. III bis).

E’ stato puntualizzato al riguardo che:

a) per quanto concerne il requisito dello svolgimento del servizio di 360 giorni in qualunque ordine e grado di scuola è stato nella stessa suindicata sentenza precisata la effettiva finalità di tale introduzione che ha consentito soltanto di realizzare il principio di uniformità delle ore di insegnamento impartito in qualunque ordine e grado di scuola ma che non ha inteso affatto sancire la equiparazione degli insegnamenti di religione con gli altri insegnamenti riferiti a materie comprese tra quelle propriamente "curricolari;

b) per quanto concerne gli insegnanti di religione viene evidenziata nella stessa sentenza la inconfigurabilità di una totale ed incondizionata equiparazione tra insegnamento della religione cattolica e gli altri insegnamenti svolti nelle materie c.d. "curricolari" (cioè relative a classi di concorso). Viene infatti rilevata la consistenza della peculiarità dei corsi di Religione che pur se si svolgono nell’ambito delle scuole italiane restano soggetti, anche per quanto concerne la scelta degli insegnanti, a disposizioni recessive della piena esclusività dell’ordinamento italiano poiché subordinate a riconoscimenti della Autorità ecclesiastica Diocesana.

Tale peculiarità non consente la piena assimilazione, anche cioè per gli effetti dalla ricorrente pretesi, degli insegnanti di religione con quelli che impartiscono insegnamenti in materie curricolari o riferite a classi di concorso.

Per quanto sopra, anche in ordine alla presente controversia possono valere le stesse conclusioni cui è pervenuta la Sezione con la già citata sentenza n. 6669/2010 cui anche l’attuale Collegio intende aderire sicchè il ricorso "de quo" va respinto.

Quanto alle spese si ravvisa la esistenza di ragioni che ne consentono la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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