Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 18 marzo 2011 il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto da M.H. relativamente all’ordinanza con la quale il Gip aveva negato l’attenuazione della misura custodiale della detenzione in carcere in atto nei suoi confronti per concorso nella detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente di tipo hashish.
2. Ricorre per cassazione l’indagato lamentando violazione di legge e difetto di motivazione. Sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’appello riguardasse l’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, a seguito della sua evasione dagli arresti domiciliari avvenuta il 16.9.2010; due mesi dopo tale ordinanza di aggravamento, egli aveva sollecitato la revoca della custodia in carcere e la nuova concessione degli arresti domiciliari e l’appello si riferiva appunto al provvedimento reiettivo di tale richiesta; il Tribunale inoltre ha sbagliato nel ritenere che la evasione fosse avvenuta il 21.7.2010, mentre si era verificata il 16.9.2010 e tale errore vizia la valutazione di gravita (collegata al fatto che l’evasione si considerava avvenuta pochi giorni dopo l’arresto) addotta dal Tribunale in ordine alle ragioni che hanno sostenuto il provvedimento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non merita accoglimento.
L’ordinanza in questione infatti, pur contenendo alcuni riferimenti non del tutto precisi agli sviluppi della vicenda cautelare che ha interessato il ricorrente, come la inesatta data della evasione che ha dato origine al ripristino della custodia in carcere, avvenuta non già il 21.7.2010 ma il 16.9.2010, ha comunque correttamente preso in considerazione l’appello dell’imputato contro l’ordinanza del Gip del 18-20.12.2010 che ha rigettato la richiesta di revoca della ripristinata custodia in carcere o comunque di attenuazione della stessa. Ciò risulta chiaramente, oltre che dalla premessa contenuta nel provvedimento del Tribunale del riesame che menziona espressamente proprio l’ordinanza del 18-20.12.2010, dal tenore della motivazione resa, dove, dopo aver richiamato la circostanza che la evasione era avvenuta a notte fonda e quella della cospicua pena inflitta al M., il Tribunale ritiene "che debbano ritenersi tuttora valide le considerazioni relative alla ricorrenza di esigenze legittimanti l’adozione dell’adottato provvedimento", ritenendo l’imputato persona proclive a delinquere e a trasgredire alle prescrizioni impostegli. Risultando dunque chiaramente e congruamente espresso un giudizio di pericolosità dell’indagato ostativo alla concessione degli arresti domiciliari, l’ordinanza impugnata non merita censura.
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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