T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 28-09-2011, n. 1683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, è stato impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Agrigento ha rigettato la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente, che ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 1 ter, comma 13, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché carenza di potere.

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per l’Amministrazione intimata, non ha prodotto scritti difensivi.

Con ordinanza n. 301 dell’8 aprile 2011, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, questa Sezione ha avuto recentemente occasione (v. sentenze 23 giugno 2011, n. 1156 e 26 luglio 2011, n. 1504) di aderire all’orientamento espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 7 e 8 del 10 maggio 2011, nelle quali, con specifico riferimento alla sentenza 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si è osservato che, in tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio, non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE (cfr., altresì, T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 23 giugno 2011, n. 692; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 30 giugno 2011, n. 241, secondo cui il delitto di cui all’art. 14 comma 5 ter, d.lg. n. 286 del 1998, non è ostativo all’emersione dei lavoratori stranieri di cui all’art. 1 ter, l. n. 102/2009, risultando detto reato incompatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio (di cui alla direttiva 2008/115/Ce) e non potendo gli Stati membri dell’Unione europea introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive, adottate per procedere all’allontanamento coattivo (conformemente all’art. 8 n. 4, citata direttiva), una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14 comma 5 ter, d.lg. n. 286 del 1998, solo perché un cittadino di un Paese terzo, dopo che gli sia stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e dopo che il termine impartito con tale ordine sia scaduto, permanga in maniera irregolare nel territorio nazionale: donde l’impossibilità per la p.a. di negare l’emersione nel caso di una condanna per il reato di cui sopra).

Pertanto, la sopravvenienza normativa di matrice comunitaria di immediata applicazione negli Stati membri, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale.

Sicchè tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.

E poichè, nella specie, l’impugnato rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, si fonda esclusivamente sul parere negativo espresso dalla Questura di Agrigento in data 14 ottobre 2010 che, a sua volta, fa leva sulla condanna penale inflitta al ricorrente per il reato, appunto, di cui all’art. 14, comma 5 ter del T.U. sull’immigrazione, il provvedimento non resiste alla dedotta censura di violazione e falsa applicazione di legge.

Assorbito quant’altro, il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.

Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti a ciò ravvisandosi valide ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe indicato (n. 557/2011) e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 22 settembre 2011, con l’intervento dei signori magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente, Estensore

Francesca Aprile, Referendario

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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