Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-06-2011) 09-09-2011, n. 33451 Impugnazioni Richiesta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.I. ricorre in cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata, ex art. 444 c.p.p., emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Faenza – in data 16.09.2010 in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2. Denuncia violazione di legge: a) per la illegittimità dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. in quanto il giudice ha pronunziato sentenza nonostante vi fosse il dissenso del P.M. in ordine alla richiesta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio richiesto qualora non fosse stata concordata la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e relativa realizzazione della pena finale di Euro 3.613,00 di ammenda; b) per difetto di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. in capo al nominato sostituto processuale ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., avendo costui aderito ad un diverso accordo con il P.M. in carenza dei poteri derivanti da procura speciale; c) per essere stata disposta la confisca del veicolo alla cui guida il ricorrente fu trovato in stato di ebbrezza in violazione della nuova formulazione dell’art. 186 C.d.S., a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 120 del 2010 secondo cui la confisca viene qualificata espressamente dal legislatore come "sanzione amministrativa accessoria" che va disposta dal Prefetto.

Motivi della decisione

Assorbente per l’accoglimento del ricorso è il secondo motivo. Dagli atti risulta che era stata avanzata dal difensore dell’imputato, procuratore speciale, richiesta di patteggiamento cui il P.M. aveva prestato il proprio consenso, all’udienza del 16 settembre 2010, il sostituto del difensore, nominato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., modificava l’accordo nel senso che richiedeva la conversione della pena detentiva in ragione di Euro 250,00 giornaliere, anzichè di quella di Euro 38,00 inserita nella richiesta scritta dal procuratore speciale, e rinunciava alla richiesta della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente avanzata.

Indubbiamente, va rilevata la diversità dell’accordo proposto dal sostituto processuale rispetto a quello stilato dal difensore di fiducia, procuratore speciale. Non risulta che il sostituto processuale fosse anch’egli munito di procura speciale.

In merito questa Corte ha affermato (V. sez. 4, sentenza n. 11981 del 14.02.2007, Rv. 236281, Sez. 1, Sentenza n. 43240 del 04/11/2009 Cc. Rv. 245081) che in caso di richiesta di "patteggiamento", al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall’imputato con le forme previste per la procura speciale dall’art. 446 c.p.p., comma 3, sicchè, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex art. 102 cod. proc. pen., pur esercitando i diritti ed assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di "patteggiamento". Gli altri motivi restano assorbiti.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere venuto meno il patto, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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