Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 9.6.2010, il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, in data 13.5.2010, con il quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C. S. per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quiquies, aggravato ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in relazione alla fittizia intestazione delle quote della società FREEDOM CAFE’ s.a.s., proprietaria del distributore di carburante ESSO, di fatto nella disponibilità di P.G., P.S. e P. D..
2. Il tribunale premetteva che la vicenda emergeva nell’ambito di una vasta indagine nella quale, attraverso gli esiti della videoriprese all’esterno dell’abitazione di P.G., in (OMISSIS), che riceveva costantemente numerosi personaggi di rilievo della criminalità organizzata reggina, e delle intercettazioni ambientali nella predetta abitazione emergevano circostanze univoche in ordine alla perdurante attività della cosca Pelle di San Luca, della sua centralità nel panorama della ‘ndrangheta della provincia reggina, della partecipazione oltre a G. di P.S., D. e A. cl. (OMISSIS), della gestione da parte del sodalizio di lucrose attività formalmente intestate a soggetti incensurati, tra cui C.S..
Indicato, quindi, sinteticamente il compendio indiziario in ordine ai rapporti del sodalizio Pelle con altre cosche, quale quella dei Latella-Ficara e Morabito, con cui stringevano alleanze, alle attività illecite gestite, in specie le estorsioni ai danni delle imprese che operavano nella zona, il tribunale evidenziava che dalle conversazioni intercettate – in particolare quelle del 14.3.2010 e dell’8.3.2010 -emergeva univocamente che la società FREEDOM CAFE’ s.a.s., proprietaria del distributore di carburante ESSO e della quale il C. era socio accomandatario insieme a P.A. cl. (OMISSIS), di fatto era nella disponibilità di P.G., P.S. e P.D. e quest’ultimo era gestore di fatto del distributore.
Sottolineava, altresì, il tribunale che dagli accertamenti ulteriori effettuati attraverso le intercettazioni dell’utenza di P. A. cl. (OMISSIS), altro socio formale, ed i controlli dei Carabinieri di Bovalino risultava che nè il predetto P. A., nè il C. erano mai presenti presso il distributore, nè partecipavano in alcun modo alla gestione.
3. Avverso la predetta ordinanza ricorre il C., a mezzo del difensore di fiducia.
In primo luogo contesta la configurabilità del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quiquies, nei confronti del soggetto al quale vengano fittiziamente intestati i beni.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico per il reato contestato.
Quanto all’elemento oggettivo, il tribunale ha omesso di Indicare: le circostanze dalle quali ha tratto la sussistenza a carico dei P., ed in specie di D., di procedimenti di prevenzione;
il presunto investimento di danaro fatto dai P.; le ragioni per le quali hanno ritenuto irrilevante la documentazione prodotta dalla difesa (atto costitutivo della società e contratto di gestione tra la società e la Regalgas). Quanto all’elemento soggettivo il tribunale non ha indicato il grado di consapevolezza da parte dell’indagato della fittizia intestazione, omettendo di valorizzare la circostanza che il C. è titolare soltanto del 15% delle quote sociali e che se i Pelle avessero voluto operare una fittizia intestazione non avrebbero attribuito le quote di maggioranza ad un componente della famiglia.
Quindi, ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da totale mancanza della motivazione, in violazione dell’art. 125 c.p.p., per non aver valutato criticamente i contenuti dell’ordinanza di custodia cautelare che si è limitata a richiamare per relationem.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed Invero, il delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, con. in L. 7 agosto 1992, n. 356 è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con qualunque modalità al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione.
L’interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rendono evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconduciteli a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell’effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l’attribuzione ovvero per conto o nell’interesse del quale l’attribuzione medesima viene compiuta.
Tenuto conto della ratio, delle finalità e della struttura della disposizione, è possibile affermare che colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o utilità, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde, a titolo di concorso, del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione in presenza di un consapevole e volontario contributo causalmente rilevante alla lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733; Sez. 1, 10 febbraio 2005, n. 14626; Sez. 1, 26 aprile 2007, n. 30165).
Il giudice di merito è libero di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio non vincolato necessariamente da criteri giuridico-formali, ma soltanto rispettoso dei parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali o logici.
Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto.
Nel provvedimento impugnato, con motivazione esauriente ed immune dai vizi logici e giuridici denunciati dal ricorrente, la gravità degli indizi di colpevolezza vien desunta dal contenuto delle attività di intercettazione all’interno dell’abitazione di P.G., dagli esiti dei servizi di osservazione e dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria.
Sulla base di questi elementi il tribunale ha evidenziato l’operatività attuale del sodalizio mafioso dei P., capeggiata da G. e alla quale partecipavano P.S. e D. che si occupavano di gestire le attività economiche riconducibili all’organizzazione in base ad una precisa ripartizione di competenza. La riconducibilità di fatto ai fratelli P. delle attività, ancorchè formalmente nella titolarità di terzi, emergeva in maniera univoca. Nella conversazione del 14.3.2010 P. G. spiega al suo interlocutore che il fratello S. si occupa della gestione dell’impresa edile "Azzurra Costruzioni" e dei rapporti con i legali della famiglia, mentre D. aveva in parte lasciato l’attività dell’impresa edile per dedicarsi alla gestione del distributore di carburante nella titolarità della società FREEDOM CAFE’ s.a.s.. Dalla conversazione dell’8.3.2010, tra P.G. e D. ed altri due interlocutori, emergeva la contrattazione fatta da D. per l’acquisto e la consegna di carburante; tali circostanze trovavano ulteriore conferma nella conversazione del 3.4.2010 e in quelle registrate sull’utenza mobile in uso a P.D.. Sottolineava, altresì, il tribunale che dagli accertamenti ulteriori effettuati attraverso le intercettazioni dell’utenza di P. A. cl. (OMISSIS), altro socio formale, ed i controlli dei Carabinieri di Bovalino risultava che nè il predetto P. A., nè il C. erano mai presenti presso il distributore, nè partecipavano in alcun modo alla gestione. Inoltre, il ricorrente, cognato di P.D. e disoccupato, aveva sostenuto di avere acquisito la quota sociale (15%) con danaro donatogli dal padre.
Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato, quindi, su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di C.S. in ordine al delitto contestato. La motivazione dell’ordinanza impugnata supera, pertanto, il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito, così che è preclusa in questa sede una rilettura o una valutazione alternativa in senso più favorevole alle tesi prospettate dal ricorrente in parte non ancorate alle emergenze processuali (il ricorrente non indicata le ragioni dalle quali si sarebbe dovuto trarre il ventilato comportamento di millanteria da parte dei Pelle).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille (1.000,00) ciascuno alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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