T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 1685 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra M. realizzava abusivamente due distinti fabbricati – di cui uno al piano terra e ad uso abitativo, attualmente in proprietà al ricorrente D.L., e l’altro ad uso commerciale e abitativo, sito al piano terra ed al primo piano, attualmente in proprietà al sig. N.N. – ubicati in località Casalabate nel territorio del Comune di Lecce (in area prossima o meglio "annessa" alla zona litoranea in base al PUTT) e in ordine ai quali presentava domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985.

Trattandosi di zona vincolata, veniva rilasciata dal Comune di Lecce autorizzazione paesaggistica che tuttavia veniva annullata dalla Soprintendenza statale, con il provvedimento impugnato, per le seguenti ragioni: "la località interessata dal manufatto abusivo… ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 1497/39 giusta D.M. 16.09.75"; "l’abuso non risulta compatibile con il PUTT Paesaggio in quanto in contrasto con le prescrizioni di base di cui all’art. 3.07 comma 3.07.4 punto 4.2 delle Norme Tecniche di Attuazione", a norma del quale "non sono autorizzabili interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali" (lettera "a"); "il provvedimento in esame è del tutto privo di motivazione".

Il decreto di annullamento veniva impugnato per i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto non sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento;

b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti;

c) difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame. In particolare veniva sollevata eccezione di tardività del ricorso in quanto il termine per la notifica è stato computato, da parte della ricorrente, a partire dalla data di conoscenza dell’atto lesivo (ossia dalla trasmissione del decreto soprintendentizio, avvenuta in data 14 aprile 2003) e non dalla data della nota (ricevuta il 13 febbraio 2003) con cui il Comune informava il ricorrente circa l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale ad opera della soprintendenza.

Con ordinanza n. 649 del 2003 veniva respinta l’istanza di tutela cautelare per insussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile. La suddetta ordinanza veniva confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del gravame.

Si richiama per tutte la sentenza 31 marzo 2011, n. 2006, della sesta sezione del Consiglio di Stato, con la quale si afferma che "in via di principio, la piena conoscenza dell’atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica e a dargli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti. Detti elementi essenziali devono essere tuttavia tali da consentire all’interessato di poter valutare se l’atto è illegittimo o meno e, in difetto, si deve ritenere che il destinatario abbia una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l’atto per poi proporre i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell’atto per poter, una volta avuta completa conoscenza del contenuto del medesimo, quindi dell’effetto lesivo dello stesso, valutare se impugnarlo o meno. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. Di conseguenza, la piena conoscenza del provvedimento presuppone la conoscenza del contenuto essenziale dell’atto, non potendo il termine per l’impugnazione decorrere dalla semplice conoscenza del suo contenuto dispositivo sfavorevole, ma occorrendo anche la consapevolezza dei vizi da cui eventualmente l’atto è affetto, conseguita attraverso la valutazione della motivazione": ora, poiché nel caso in esame la nota comunale con la quale si informava la ricorrente circa l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale era del tutto sfornita di qualsivoglia riferimento alle ragioni per cui la soprintendenza statale si era risolta in tal senso, si può senz’altro affermare che alcun onere di immediata impugnativa potesse conseguentemente gravare sul ricorrente medesimo.

L’eccezione deve dunque essere respinta.

Nel merito, in disparte ogni considerazione circa la violazione delle garanzie partecipative risulta comunque assorbente la fondatezza della lamentata erroneità dei presupposti e dell’invocato difetto di motivazione. In particolare:

a) la concreta incompatibilità del manufatto con il vincolo ministeriale non è stata in alcun modo evidenziata dalla soprintendenza statale, la quale si è limitata in proposito a richiamare acriticamente il DM di apposizione del vincolo stesso;

b) le prescrizioni del PUTT richiamate dalla soprintendenza (art. 3.07.4) sembrano essere piuttosto applicabili agli ambiti di valore eccezionale "A" (per effetto del richiamo contenuto nel punto 4.1. della disposizione di piano citata, riguardante le "aree litoranee") nonché agli ambiti di valore rilevante "B" (per effetto del richiamo contenuto nel successivo punto 4.2, riguardante le "aree annesse"), non anche agli ambiti di valore distinguibile "C", al cui interno ricade l’immobile de quo (cfr. verifica istruttoria preliminare del 15 novembre 2002) ed in cui, per espressa previsione del punto 1.3. dell’art. 2.02 (relativo agli indirizzi di tutela) e del punto 2.3. dell’art. 3.05 (relativo alle direttive di tutela), risulta anzi possibile la realizzazione di opere di trasformazione del territorio a condizione che siano compatibili con la qualificazione paesaggistica (punto 1.3.) e che sia mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e la conservazione dell’assetto idrogeologico delle relative aree. Aspetti, quelli da ultimo evidenziati, sui quali la soprintendenza non ha tuttavia espresso alcuna valutazione;

c) l’autorizzazione paesaggistica comunale non si presenta scevra di qualsivoglia supporto motivazionale, e ciò in considerazione della citata verifica istruttoria preliminare redatta dal tecnico istruttore in data 15 novembre 2002 ed appositamente richiamata nel provvedimento comunale oggetto di annullamento soprintendentizio.

Per tutte la ragioni sopra evidenziate il ricorso è fondato e deve dunque essere accolto.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto in data 8 gennaio 2003 della Soprintendenza statale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *