Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-06-2011) 12-09-2011, n. 33777 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 21.7.2010, pronunciata a seguito di incidente di esecuzione promosso da S.G. e al quale avevano partecipato come parti interessate anche A.L. e A. A., il Tribunale di Agrigento ordinava la restituzione dell’immobile – sito in (OMISSIS), di cui al verbale di sequestro in data 7.5.2005 eseguito dalla Polizia Municipale di Agrigento – all’avente diritto S.G.. Il Tribunale premetteva che A.L. – condannato definitivamente dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 26.5.2009 per abusi edilizi riguardanti l’immobile in questione – risultava promittente acquirente dell’immobile in forza di contratto preliminare del 30.10.2003, concluso con la promittente parte venditrice S.G. e M.A.; che il trasferimento del possesso materiale e giuridico dell’immobile sarebbe dovuto avvenire con l’atto pubblico di compravendita da stipularsi entro il 30.6.2006; che la stipula del contratto definitivo non era avvenuta nè entro la suddetta data nè successivamente; che A.A., già nominato custode dell’immobile all’atto del sequestro del 7.5.2005, era stato assolto con la menzionata sentenza dagli stessi abusi edilizi per i quali era stato invece condannato A.L..

Riteneva che l’immobile, del quale la Corte di appello di Palermo aveva ordinato la restituzione all’avente diritto, dovesse essere restituito a S.G., in quanto lo stesso risultava proprietario dell’immobile in forza di contratto di compravendita del 16.8.1995 ed estraneo alla condotta illecita per la quale era stato condannato A.L..

Riteneva, inoltre, che nè A.L. nè A.A. avessero titolo per ottenere la restituzione dell’immobile.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.L. e A.A., chiedendone l’annullamento per mancanza e illogicità della motivazione, risultante dal testo dell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale aveva fatto propri gli argomenti sostenuti da S. G., fondando la decisione su risultanze processuali fortemente dubbie.

Nessuna risposta era stata data alle doglianze avanzate da A. L. e A.A..

Quest’ultimo, legittimo detentore del bene immobile in quanto nominato custode all’atto del sequestro, nelle more del procedimento di esecuzione aveva avuto in consegna l’immobile da ufficiali di P.G. in servizio presso la Procura di Agrigento, e quindi avrebbe dovuto essere riconosciuto legittimo possessore dell’immobile.

Tra l’altro il provvedimento impugnato appariva illogico, poichè nelle premesse si era correttamente indicata la ubicazione dell’immobile in (OMISSIS), ma poi nel dispositivo la stessa era stata indicata in (OMISSIS).

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Agrigento, con motivazione ineccepibile dal punto di vista logico e giuridico, ha restituito l’immobile in questione all’avente diritto S.G..

A.L. non può ottenere il possesso dell’immobile, in quanto non è stato perfezionato il contratto di compravendita che, in base al preliminare di vendita, si sarebbe dovuto concludere entro il 30.6.2006.

Poichè il processo per gli abusi edilizi si era concluso, è di tutta evidenza che A.A., nominato custode all’atto del sequestro dell’immobile, non aveva alcun titolo per chiedere la consegna dell’immobile, poichè il suo compito di custode era terminato e si doveva provvedere, come si è in effetti provveduto con l’incidente di esecuzione di cui trattasi, alla restituzione del bene al legittimo proprietario.

L’errata indicazione nel dispositivo dell’ubicazione dell’immobile non inficia in alcun modo la logica del provvedimento, trattandosi di un mero errore materiale a cui potrà porsi rimedio con l’apposita procedura.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento alla Cassa delle Ammende, a carico di ciascuno, della somma indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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