Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il sig. V.G., proprietario di fabbricato nel Comune di Tivoli, ubicato in strada di Favale, in corso di accatastamento, edificato su terreno di proprietà distinto in Catasto Terreni al Foglio 56, mappale 668, riferisce che l’immobile, costituito da due piani, è abusivo, in quanto costruito in carenza di permesso di costruire e per il quale pende procedimento penale.
Espone che con separate domande per ciascun piano ha chiesto la definizione degli illeciti edilizi: prot. 7565, pratica 29 del 9.2.2004 relativa al piano terra (abitazione con box auto pertinenziale) e prot. n. 7571 pratica 33 del 9.2.20004 (primo piano con terrazzo annesso).
Con note separate il Comune ha richiesto documentazione integrativa e, nelle more della scadenza del termine di presentazione di detta documentazione, ha adottato le determinazioni dirigenziali in pari data 31 gennaio 2006, n. 7571/2004 e n. 7565/2004, con le quali ha rigettato rispettivamente le istanze di sanatoria edilizia presentate dal ricorrente con le domande in data 9.2.2004 relative agli abusi edilizi realizzati.
Avverso le suddette determinazioni dirigenziali il sig. G. ha proposto ricorso deducendo motivi di Violazione della Legge n. 241 del 1990 nonché Illegittimità derivata. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare: difetto assoluto di istruttoria e, comunque, istruttoria sommaria e incompleta. Omessa ponderazione di interessi rilevanti, in quanto il Comune non avrebbe comunicato i motivi ostativi alla concessione della sanatoria dopo aver richiesto l’integrazione documentale e inoltre avrebbe considerato quali presupposto del diniego l’asserita sussistenza dei vincoli idrogeologico e paesaggistico sull’area in questione non supportata da adeguata istruttoria, senza tener conto della circostanza che l’edificio risulterebbe realizzato nel centro abitato e circondato da altre costruzioni. Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe acquisito dalle Autorità competenti la effettiva situazione dei vincoli in relazione all’area in questione con difetto di istruttoria e motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato per resistere al ricorso chiedendo la reiezione dello stesso attesa l’infondatezza delle censure, con deposito di documentazione a difesa.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie conclusionali insistendo sulle rispettive posizioni: in particolare, secondo il Comune la sussistenza dei vincoli sull’area risulterebbe già nelle relazioni istruttorie del 23.1.2006, richiamate per relationem nei provvedimenti impugnati, mentre nessun elemento di prova contrario sarebbe dedotto da parte ricorrente.
Replica parte ricorrente contestando quanto asserito dall’Amministrazione e rileva di aver già ottenuto il N.O. del Dipartimento della Provincia di Roma ai fini del vincolo idrogeologico (n.91751 del 7 giugno 2010), mentre sarebbe in corso la richiesta di concessione del N.O. ai fini del vincolo paesaggistico. Contrariamente a quanto operato, l’Amministrazione avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della Legge n. 326 del 2003, concedere la sanatoria risultando ammissibile il rilascio ex post del N.O. da parte delle Autorità preposte; da ciò la denunciata carenza di istruttoria.
Con ordinanza collegiale n. 2437/2011 sono stati disposti incombenti istruttori eseguito dal Comune di Tivoli con nota depositata in data 26 maggio 2011.
Con successiva memoria conclusionale il Comune ha ulteriormente argomentato sulla legittimità dei provvedimenti impugnati alla luce, altresì, della circostanza che l’imposizione dei vincoli in questione (corsi delle acque pubbliche e vincolo idrogeologico) risulterebbe antecedente all’esecuzione delle opere abusive,ultimate al 31.12.1999.
Alla Pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza alla luce delle seguenti considerazioni.
2.1. La questione controversa, come meglio descritta in fatto, necessita di alcune specificazioni alla luce anche della documentazione depositata. Sul piano fattuale occorre rilevare che la presenza nell’area della sussistenza dei vincoli (paesaggistico e idrogeologico) è stata accertata nella fase istruttoria da parte dell’ufficio e risultante dalle relazioni istruttorie in data 23.1.2006, richiamate per relationem negli atti impugnati, non potendosi così accogliere i denunciati profili di difetto di istruttoria.
D’altra parte, la conoscenza della sussistenza dei vincoli sull’area non viene smentita da parte ricorrente, anzi da ultimo nella memoria conclusionale lo stesso ricorrente riferisce di aver ottenuto il N.O. da parte del competente Dipartimento della Provincia di Roma, ai fini del vincolo idrogeologico in data 14.6.2010, mentre sarebbe in corso la richiesta di concessione del N.O. ai fini del vincolo paesaggistico, e da detto conseguimento postumo del N.O. il ricorrente medesimo ne farebbe discendere la condonabilità delle opere edilizie realizzate.
Orbene, occorre rilevare che ai sensi del comma 27 dell’art. 32, della Legge n. 326 del 2003 non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive realizzate su immobili gravati da vincoli ambientali e paesistici qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Deriva quindi che la presenza di un vincolo relativo, indipendentemente dal parere reso dalla Amministrazione competente, impedisce la sanatoria, ove, comunque, vi sia la contestuale difformità dell’abuso rispetto alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 aprile 2009, n. 753; nonché Cons. Stato, sez. IV, 19.5.2010, n.3174, richiamata dallo stesso ricorrente). Infatti, l’art. 32 anzidetto ha il fine di accertare che la costruzione edilizia – sia essa precedente o successiva all’imposizione del vincolo – non comprometta irreparabilmente interessi pubblici primari (culturali, ambientali, paesaggistici, ecc.) tutelati con l’imposizione di vincoli, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.
Nella specie, risulta che l’imposizione dei vincoli sull’area è precedente alla realizzazione delle opere abusive, come tra l’altro confermato anche da parte avversa, condizione questa che da sola impedisce la sanabilità, senza potersi obiettare la possibile condonabilità del bene con l’acquisizione di un giudizio postumo ai fini dei vincoli relativi con specifici N.O. (mancando la conformità alle prescrizioni urbanistiche, tenuto conto della destinazione dell’area, ricadente in zona E2Riserva agricola e in parte Viabilità).
Ne deriva quindi la legittimità del diniego di condono edilizio attesa la idonea attività istruttoria degli uffici, richiamata negli stessi atti impugnati e la adeguatezza degli elementi motivazionali in essi contenuti.
In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto.
Il Collegio stima equo, data la materia del contendere, disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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