Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-06-2011) 12-09-2011, n. 33769

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 25/10/10 il Tribunale di Sorveglianza di Trento rigettava le istanze di S.A. intese ad ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali o in subordine la semilibertà, la detenzione domiciliare o la sospensione dell’esecuzione della pena ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90 (pena da espiare mesi 6 di reclusione). Il Tribunale valutava negativamente il curriculum criminale del soggetto (condannato in passato anche per omicidio e in espiazione di pena per lesioni gravi in danno di un operatore di polizia penitenziaria) e la sua scarsa affidabilità dovuta all’abuso di alcol (segnalato sia dai CC che dall’Uepe), problema mai seriamente affrontato in passato (solo in prossimità dell’esame della domanda il soggetto si era presentato al Servizio di Alcologia per essere inserito in un programma terapeutico).

Ricorreva per cassazione la difesa del S., deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione del dettato costituzionale ( art. 27 Cost.), il Tribunale avendo valorizzato in negativo i trascorsi penali del soggetto (sub indice la guida in stato di ebbrezza del (OMISSIS) rilevata nell’ordinanza di rigetto) senza considerare il disagio sociale che aveva dato origine alla devianza e la necessità di rieducazione; 2) per le stesse ragioni erano state ingiustamente disattese le istanze subordinate di semilibertà e detenzione domiciliare.

Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Esso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita disamina delle circostanze di merito, in quanto tali insindacabili in sede di giudizio di legittimità, sovrapponendo le proprie valutazioni a quelle del giudicante. Il provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente e congruamente valutato le ragioni che hanno determinato, allo stato, il rigetto dell’istanza.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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