Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – La società Cristiano 92 s.r.l., proprietaria della quota indivisa pari al 50 per cento dell’immobile denominato Hotel (OMISSIS), sito in (OMISSIS), convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Civitavecchia D.S., l’altro comproprietario dell’immobile, al fine di sentir pronunciare lo scioglimento della comunione, con conseguente divisione dell’immobile, estrazione a sorte delle quote, o, in caso di indivisibilità, assegnazione di esso ad uno dei condividenti o, in difetto di richiesta di assegnazione, vendita all’asta.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò la domanda.
Espletata c.t.u., la relazione del perito, rilevata la indivisibilità dell’immobile, ne stimò il valore in complessivi Euro 1.460.000,00. Il D. contestò i criteri sui quali si era fondata la stima, chiedendo la riconvocazione del c.t.u.
L’attrice presentò, invece, istanza per l’assegnazione della metà dell’immobile.
Il giudice istruttore emise, in data 27 giugno 2005, ordinanza con la quale predispose un progetto di divisione che prevedeva l’assegnazione dell’intero immobile alla società Cristiano 92 s.r.l. dietro versamento di conguaglio in danaro dell’importo di Euro 730.000,00, da attribuire eventualmente al creditore ipotecario intervenuto, salva la verifica dei suoi diritti, e ferma restando la regolazione di quanto dovuto in relazione ai frutti civili ricavabili dalla quota posseduta dal convenuto.
2. – Avverso tale ordinanza ricorre ex art. 111 Cost. il D. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Cristiano 92 s.r.l., che ha anche depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. – Deve, preliminarmente, essere esaminata la eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della controricorrente, per essere la ordinanza impugnata priva di carattere decisorio.
2.1. – La eccezione risulta fondata.
2.2. – Il provvedimento censurato si limita invero a predisporre un progetto di divisione, fissando, ai sensi dell’art. 789 c.p.c., comma 1, l’udienza per la discussione dello stesso, e non va, pertanto, confuso con l’ordinanza che, a norma dello stesso art. 789 codice di rito, comma 3, dichiara esecutivo il progetto medesimo, ordinanza che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., qualora risulti emanata in presenza di contestazioni e, quindi, in assenza dei presupposti che ne legittimano la pronuncia, assumendo essa, in tal caso, natura decisoria, e non essendo impugnabile con altri mezzi (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 9312 del 2009, n. 21064 del 2006; contra, v.
Cass., sent. n. 10995 del 2004, che esclude in ogni caso la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. dell’ordinanza ex art. 789 c.p.c., comma 3).
Il provvedimento di cui si tratta nella specie è, dunque, effettivamente privo di carattere decisorio, non incidendo sui diritti delle parti: donde la inammissibilità della impugnazione dello stesso con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
3. – Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, e devono, conseguentemente, essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.
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