Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Il Tribunale di Termini Imerese, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza deliberata il 30 settembre 2010, ha rigettato l’istanza di rideterminazione della pena per effetto della continuazione, proposta da P.V., ai sensi dell’art. 671 c.p.p., con riferimento ai reati oggetto di tre sentenze irrevocabili di condanna, ivi compiutamente indicate.
2. – Il condannato, per il tramite del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, chiedendone l’annullamento, in quanto il giudice dell’esecuzione, nel disattendere l’istanza, non aveva valutato adeguatamente le risultanze processuali, dalle quali emergeva compiutamente, l’unicità del progetto delittuoso perseguito dal ricorrente – in cui dovevano ricondursi gli episodi delittuosi giudicati con le indicate sentenze, ideati "per risolvere una perenne condizione di vita disperata… il costante disagio esistenziale, l’insolvenza infinita, la continua consapevolezza dell’inadeguatezza economica e sociale" – quale desumibile dalla distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
Motivi della decisione
1. – L’impugnazione è fondata e merita accoglimento.
Premesso, infatti, che l’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p., e che tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1587 dell’1/3/2000, dep. il 20/4/2000, Rv. 215937, imp. D’Onofrio), dalla motivazione dell’ordinanza impugnata non emerge che il giudice dell’esecuzione abbia proceduto ad un’approfondita e completa disamina di tali elementi, risolvendosi la stessa in affermazioni astratte che non illustrano, in particolare, le effettive ragioni per cui la commissione dei reati oggetto dell’istanza – per altro neppure specificati nell’ordinanza, sia pure soltanto attraverso l’indicazione della sola norma incriminatrice violata – doveva ritenersi indicativa soltanto di una generica inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali, senza denotare la esistenza di una deliberazione di un programma criminoso, e ciò nonostante "il non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi"; insufficienza argomentativa certamente non trascurabile ove si consideri che la rilevazione di una compresenza di plurimi elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso (natura omogenea dei reati; loro prossimità temporale; identità del movente), anche in base ad elementari regole mutuabili dalla teoria delle probabilità, non può non esplicare un "effetto moltiplicatore" riguardo all’eventualità dell’effettiva sussistenza del dato da accertare.
2. – Presentando l’ordinanza impugnata l’evidenziata insufficienza motivazionale, il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, per nuovo esame dell’istanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Termini Imerese.
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