Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 12-09-2011, n. 33750 Imputabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza deliberata l’11 febbraio 2010, ha dichiarato – ai sensi dell’art. 98 c.p.p., e su conforme richiesta del Pubblico Ministero – non luogo a procedere nei confronti di S.S., imputato del reato di cui agli artt. 424 e 425 c.p..

Commesso in (OMISSIS), ed a lui contestato per aver distrutto, appiccando un incendio, masserizie ed arredamenti in tre locali in disuso di uno stabile di proprietà comunale, trattandosi di persona incapace d’intendere e di volere, evidenziando sul punto che l’imputato era "poco più che quindicenne all’epoca dei fatti" e che mancava la prova, non più acquisibile in sede dibattimentale ad una così grande distanza temporale dai fatti, della capacità d’intendere e di volere, "in particolare sotto il profilo della violazione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile". 2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando al riguardo che la declaratoria della incapacità d’intendere e di volere del S. non era stata ricollegata dal giudice di merito ad alcuna specifica evidenza, non risultando indicata nella sentenza impugnata alcuna circostanza, relativa alle condizioni socio-ambientali, familiari, al grado di istruzione, di educazione, alla natura del reato, ovvero legata al comportamento processuale del minore, idonea a far presumere una immaturità dello stesso, rappresentando, in particolare, proprio l’immediata percepibilità del disvalore del fatto un dato sintomatico da cui fondatamente desumere l’imputabilità del minore.

Motivi della decisione

La sentenza impugnata, seppur concisamente motivata, resiste a tutte le censure mosse dal ricorrente, conformandosi la decisione del giudice di merito a principi di diritto pienamente condivisibili.

Al riguardo non è superfluo evidenziare, in primo luogo, che per quanto riguarda il reato commesso da minore tra 14 e 18 anni, affinchè il comportamento materiale vietato assurga a reato, esso deve essere "sostenuto" non solo dall’elemento soggettivo richiesto per quella specie di illecito, ma anche dalla capacità di intendere e di volere di cui all’art. 98 c.p. e cioè dalla capacità del minore di comprendere l’antigiuridicità del fatto e dalla libertà di tenere un comportamento diverso da quello posto in essere.

Il legislatore, in particolare, non ha stabilito alcuna presunzione nè di capacità nè di incapacità, lasciando all’accusa l’onere della prova della capacità del minore, sia cognitiva che volitiva, come di tutti gli altri elementi costitutivi del reato. Con specifico riferimento al tipo d’indagine richiesto per stabilire la capacità del minore occorre altresì considerare che mentre l’incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che essa prescinde, talora, dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere "relativo", nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all’età evolutiva, sicchè il relativo esame va compiuto non solo con stretto riferimento al reato commesso ma con auspicabile immediatezza rispetto alla commissione dell’illecito, inevitabilmente influendo il decorso del tempo sul processo stesso di maturazione dell’imputato minorenne.

Alla stregua di tali principi nessun profilo di illegittimità è allora ravvisarle nella sentenza impugnata per avere il giudicante ritenuto, valutata l’età dell’imputato, poco più che quindicenne, l’obiettiva gravità del fatto e nel contempo l’omissione di qualsiasi indagine sulla sua personalità e sull’ambiente socio- familiare in cui lo stesso si è formato, non più esperibile proficuamente a distanza di anni dal fatto, in adesione ad una espressa richiesta in tal senso del Pubblico Ministero ed in applicazione del generale principio "in dubio prò reo", dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell’imputato minorenne, per immaturità al momento del fatto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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