Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
– il ricorrente è cittadino italiano che si è visto ordinare la consegna delle armi in suo possesso e fino a quel momento legittimamente detenute (poi è intervenuta anche la revoca della licenza del porto di fucile impugnata con motivi aggiunti), in quanto vi era il rischio che ne potesse abusare;
– l’amministrazione ha motivato la sua decisione facendo riferimento al contenuto di una querela presentata nei suoi confronti dalla moglie del ricorrente che sostiene di essere stata da lui minacciata;
– in ricorso si fa notare che la querela è stata rimessa, e che quindi il procedimento penale verrà archiviato;
– in realtà, ciò è del tutto irrilevante, in quanto ciò che conta è il fatto storico denunciato (e cioè l’aver minacciato la moglie), e non l’esito del procedimento penale;
– la norma attributiva di potere dell’art. 39 t.u.l.p.s. stabilisce, infatti, che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne", senza alcun riferimento a condanne penali che le stesse devono riportare;
– la stessa dizione è, quanto al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, nell’art. 43, co. 2, t.u.l.p.s. che stabilisce, infatti, che "la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi";
– il ricorrente sostiene che la denuncia della moglie è stata strumentale alla separazione, ma questa è una mera affermazione non riscontrata e (trattandosi di giudizio sulle intenzioni) non riscontrabile;
– è vero invece che il clima di astio che intercorre tra il ricorrente e la moglie separanda in questo periodo, clima che si comprende bene anche dal ricorso (dove si dice tra l’altro che i coniugi si parlano tra avvocati), sconsiglia che disponga di armi da fuoco una delle due parti in causa in questo periodo non completamente compos sui, come dimostrano le minacce di uccidersi riferite ai Carabinieri (e su cui pone correttamente l’accento la memoria finale dell’Avvocatura);
– i provvedimenti del Prefetto e del Questore sono quindi senz’altro legittimi, in quanto comminati a persona ritenuta capace di abusarne e che in questo momento storico non dà affidamento circa la possibilità di non abusarne;
– non si può attribuire rilievo alla violazione dell’art. 7 l. 241/90, che non determina l’annullabilità del provvedimento giusta il disposto dell’art. 21 octies, co. 2, l. 241/90;
– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
RESPINGE il ricorso.
CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 1.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.