Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-01-2012, n. 399 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24 luglio 2007, C.R., in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Panificio di R. Castronovo & C. (succeduta al primo nella gestione di un panificio), chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 4 gennaio 2007, con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle sue domande di opposizione a due cartelle esattoriali, notificategli, su istanza dell’INPS, dalla Serit s.p.a., per il pagamento della somma, rispettivamente, di lire 108.622.226 (il C. personalmente) e lire 92.372.196 (la società), per contributi omessi (e sanzioni civili, oltre recupero sgravi pertanto non dovuti) relativamente alla posizione della dipendente G.C.M., la quale aveva denunciato di essere stata regolarizzata con ritardo e relativamente ad una retribuzione inferiore a quella dovuta.

In proposito, il ricorrente deduce: 1) la violazione dell’art. 246 c.p.c. e quindi la nullità della sentenza e del procedimento, in quanto la Corte territoriale aveva basato l’accertamento sulle dichiarazioni della dipendente G. (rese agli ispettori INPS e poi in giudizio come testimone), titolare di un interesse qualificato, tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio;

2) il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 116 c.p.c., nella valutazione delle prove, per avere la Corte ritenuto immotivatamente ed erroneamente attendibili le dichiarazioni della G. e generiche e inconsistenti quelle degli altri testimoni, viceversa fortemente significative; 3) infine la violazione dell’art. 2697 c.c., alla luce di quanto sopra.

L’INPS ha depositato la delega in calce al ricorso notificato, discutendo poi la causa in udienza.

L’intimata Montepaschi SERIT s.p.a. non si è costituita.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Secondo la condivisa prevalente giurisprudenza di questa Corte, infatti, la capacità a testimoniare in giudizio non può escludersi, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., quando sia stata accertata in concreto l’assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste a intervenire nel giudizio (cfr. ad es. Cass. nn. 5074/10 e 4500/07).

In tale quadro, è stato specificato, in una fattispecie in cui il lavoratore aveva già raggiunto un accordo transattivo col datore di lavoro al momento di testimoniare in un giudizio tra l’ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumevano evasi, che non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio (cfr., Cass. 8 febbraio 2011 n. 3051 e 9 maggio 2007 n. 10545).

Dando continuità a tale regola, il collegio valuta infondato primo motivo di ricorso, ricorrendo anche nel caso di specie la circostanza che al momento della prova testimoniale la dipendente dei cui contributi si tratta aveva già raggiunto un accordo transattivo con il datore di lavoro.

Gli ulteriori motivi investono sostanzialmente la motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle prove, limitandosi il ricorrente a contrapporre al giudizio della Corte proprie diverse valutazioni, che sottopone a questa Corte di legittimità alla ricerca di un nuovo giudizio di merito al riguardo, inammissibile in questa sede.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio nei confronti dell’INPS, liquidate in Euro 880,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per onorari, oltre accessori di legge (12,50%, IVA e CPA); nulla per le spese di Serit s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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