Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 17/6/2010 il Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Treviglio, condannava L.G. per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a), per essersi posto alla guida di un’auto in stato di ebbrezza alcolica (acc. in (OMISSIS)).
All’imputato veniva irrogata la pena di Euro 2.000= di ammenda.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione il difensore dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza per insussistenza del fatto ed in subordine una diminuzione della pena.
Motivi della decisione
3. La sentenza deve essere annullata per intervenuta depenalizzazione. Invero la novella legislativa del Codice della Strada, introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120, ha depenalizzato la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a).
Per quanto detto si impone l’annullamento della sentenza di condanna in applicazione dell’art. 2 c.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il fatto addebitato all’imputato non è più previsto dalla legge come reato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.