Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. Lo Stato, nell’ambito delle finalita’ di salvaguardia e di
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese,
celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario
della sua nascita.
Art. 2
Istituzione del Comitato nazionale
1. Ai fini delle celebrazioni di cui all’articolo 1, e’
istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario
della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso
un adeguato programma di celebrazioni, di attivita’ formative,
editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e
scientifiche, in Italia e all’estero, la figura, l’arte, l’opera e
l’attualita’ di XX.
Art. 3
Sede e composizione del Comitato
1. Il Comitato ha sede presso il Comune di Citta’ di Castello, in
provincia di Perugia.
2. Il Comitato e’ composto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal
Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo o da un
suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre esponenti della
cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, d’intesa con la Regione Umbria e con gli enti locali
interessati, nonche’ da un rappresentante per ciascuno dei seguenti
soggetti: Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Citta’ di
Castello e Fondazione.
3. Al comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei
soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che
intendono promuovere la figura e l’opera di Alberto Burri, anche in
relazione ai programmi di attivita’ di volta in volta individuati.
Art. 4
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in
Italia e all’estero, per le celebrazioni del centenario della nascita
di Alberto Burri;
b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla
lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non
rientranti nel programma di cui alla lettera b), eventualmente
proposte da amministrazioni dello Stato e da organismi pubblici, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, nonche’
da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi
privati;
d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a
livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche
pubblicazioni;
e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte
delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.
2. Ai membri del Comitato non e’ corrisposto alcun compenso,
indennita’ o rimborso di spese.
3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle
celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.
Art. 5
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla
presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 14 aprile 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.