Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza depositata il 23 marzo 2004, accoglieva la domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) e per l’effetto condannava M.A. alla demolizione del manufatto che questi aveva realizzato sul terrazzo – lastrico solare.
Avverso questa sentenza il M. proponeva appello che, nella resistenza del Condominio, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Catanzaro, la quale ha condiviso la valutazione effettuata dal primo giudice, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, secondo cui il manufatto realizzato dal M. sul terrazzo pregiudicava il decoro dell’edificio.
Per la cassazione di questa sentenza il M. ha proposto ricorso affidato a due motivi; l’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia astratta, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte, dolendosi in sostanza dell’acritica adesione della Corte d’appello alle conclusioni del consulente d’ufficio e della mancata considerazione delle critiche a detta consulenza svolte dal consulente di parte.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 cod. civ., sostenendo che nel caso di specie non sussisteva alcun elemento che potesse indurre a ravvisare la violazione dell’aspetto architettonico dell’edificio.
Il ricorso è inammissibile.
Posto che il provvedimento impugnato è stato depositato il 7 aprile 2006, trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., recante una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.
Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).
In particolare, "il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (…) consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (Cass., ord. n. 20409 del 2008).
Nella giurisprudenza di questa Corte si è altresì precisato, con riferimento ai motivi di ricorso con i quali – come nella specie – si denuncia vizio di motivazione, che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).
Nella specie, il secondo motivo, che denuncia violazione di legge, è del tutto privo del prescritto quesito; il primo motivo è del pari carente quanto alla specifica indicazione del fatto controverso e al momento di sintesi, nei termini prima indicati.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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