Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-01-2012, n. 509 Azioni a difesa della proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel 1993 P.A. e altri attori convenivano in giudizio M.M. e Mu.Lo., proponendo nei loro confronti una negatoria, servitutis relativamente ad un tratto di strada antistante la proprietà del P., denominata (OMISSIS). Il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica il 5 giugno 2003, dichiarava estinto per rinuncia il rapporto processuale tra alcuni attori e i convenuti; dichiarava inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti; rigettava la domanda formulata dal P., che condannava alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite.

P.A. proponeva appello, cui resistevano il M. e la Mu..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 967 del 2009, resa pubblica mediante deposito il 4 marzo 2009, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell’actio negatoria servitutis proposta dal P., ha accertato che lo stesso era comproprietario, insieme agli altri originar attori e intervenuti, del tratto di strada denominato (OMISSIS); ha dichiarato la illegittimità dell’uso fattone dal M. e dalla Mu. e, per l’effetto, ha ordinato a questi ultimi la cessazione di ogni attività di utilizzazione, condannandoli ad eliminare le aperture che dalla loro proprietà erano state realizzate su detto tratto di strada; ha condannato gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Maurizio M. e Mu.Lo. sulla base di un motivo; ha resistito, con controricorso, Al.Pe..

Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata non avrebbe assolutamente dato la giusta rilevanza agli atti depositati nel giudizio di primo grado, sintomatici e decisivi circa la destinazione del tratto di strada di (OMISSIS) al servizio delle esigenze della collettività. I ricorrenti rilevano che il giudice di primo grado ben aveva apprezzato gli elementi dai quali poteva desumersi tale destinazione, dando sul punto adeguata motivazione, laddove la sentenza impugnata, in maniera impropria e con motivazione sintetica, ha ritenuto tutti gli elementi valutati dal Tribunale non decisivi nè sintomatici di una inclusione effettiva e stabile del tratto di strada in questione al servizio delle esigenze della collettività. I ricorrenti sostengono quindi che gli stessi elementi interpretati dal giudice di primo grado per riconoscere la destinazione all’uso pubblico del tratto di strada in contestazione, sono stati usati dalla Corte d’appello per un giudizio di senso contrario.

Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardivita.

L’eccezione è fondata. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 4 marzo 2009, mentre il ricorso, come si desume dalla attestazione allegata allo stesso, è stato consegnato agli ufficiali giudiziari per la notifica il 6 maggio 2010 e quindi oltre il termine di un anno e 46 giorni dalla data del deposito della sentenza.

Il ricorso è comunque inammissibile perchè dalla stessa prospettazione del denunciato vizio di motivazione risulta evidente che i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di secondo grado abbia diversamente valutato i medesimi elementi sulla base dei quali il Tribunale aveva invece rigettato la domanda del P., senza tuttavia evidenziare alcun vizio logico o alcuna incongruenza della motivazione della sentenza impugnata. Il che rende inammissibile la censura proposta.

Il ricorso inoltre non rispetta i requisiti di formulazione imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. per il caso in cui venga denunciato un vizio di motivazione; non risulta infatti chiaramente individuato il fatto controverso e decisivo per la soluzione della controversia, nè sono esplicitate le ragioni per le quali si assume che la motivazione della sentenza impugnata sia omessa, insufficiente e contraddittoria; senza dire che la stessa deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con la contestuale denuncia della omissione, della insufficienza e della contraddittorietà della motivazione rende di per sè sola inammissibile il motivo.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro e in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorar, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *