T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-09-2011, n. 7637 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto (n. 4385/2011) il sig. S.G., nella qualità di Presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma, il sig F.C. ed il sig.. E.C., quali membri effettivi del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda anzidetta, hanno adito questo Tribunale per l’annullamento sia del silenzio diniego, formatosi sull’esposto presentato dal primo a nome dell’intero collegio, in data 7.2.2011, a mezzo di raccomandata A/R recapitata in data 911.2.2011, con cui si chiedeva alla Regione Lazio ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di verificare la legittimità di quanto affermato dal Commissario straordinario dell’ATER con comunicazione del 16.12.2010, ed in particolare se la decadenza del collegio dei revisori dei conti prospettata dal Commissario anzidetto non pregiudicasse la formazione del bilancio consuntivo per l’anno 2010, sia del susseguente provvedimento di decadenza dalla carica dei revisori dei conti

Espongono che con la citata comunicazione il Commissario straordinario dell’ATER Provincia di Roma faceva presente che, ai sensi dell’art. 55, comma 4 dello Statuto della Regione Lazio, il Collegio dei revisori dei conti era decaduto, insieme agli altri organi istituzionali dell’Azienda, precisando che il Consiglio Regionale si era insediato il 12.5.2010 e che gli organi istituzionali delle ATER erano decaduti dalla carica il 10.8.2010, rappresentando, inoltre, che i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono designati dal Consiglio Regionale.

Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell’esposto, non avendo gli enti preposti provveduto sulle istanze in esso contenute, e non avendo gli stessi fornito risposta alcuna i ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale deducendo:

a) l’erronea applicazione ad opera del Commissario dell’ATER Provincia di Roma dell’art. 55, comma 4 dello statuto della Regione Lazio, non applicabile alle ATER in quanto soggetti non espressamente ricompresi nell’elencazione degli enti pubblici contenuta nello statuto medesimo.

Conseguentemente, ai sensi della normativa applicabile alle ATER (artt. 6 e 8 della LR n.30/2002) la durata in carica degli organi dell’azienda, incluso il collegio dei revisori, corrisponde alla durata della legislatura ed in ogni caso fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell’azienda.

Il Commissario straordinario dell’ATER Provincia di Roma dott. Giovanni Abbruzzetti ha erroneamente adottato un provvedimento di decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda ritenendo applicabili normative del tutto estranee al funzionamento dell’Azienda stessa.

Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l’ATER che hanno pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso.

Con il presente gravame i ricorrenti impugnano, uno actu, sia il silenzio diniego formatosi sull’esposto inoltrato dal sig. G. alla Regione Lazio ed alla Corte dei Conti, Sezione regionale del controllo con cui si chiedeva di verificare la legittimità di quanto comunicato ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell’ATER Provincia di Roma da parte del Commissario straordinario dell’Azienda stessa, in ordine alla asserita decadenza dell’organo di controllo a far data dal 10.8.2010, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 55, comma 4 dello statuto della Regione Lazio, sia il conseguente provvedimento di decadenza dalla carica di componenti del collegio dei revisori dei conti dell’ATER.

Le Amministrazioni resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, atteso che nel caso in esame non sarebbe configurabile alcun silenzio diniego in quanto non sussisterebbe alcuna previsione legislativa che attribuisca al silenzio serbato dall’Amministrazione il significato di diniego di accoglimento dell’istanza proposta dal sig. G..

Eccepiscono, altresì, l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto il provvedimento del Commissario straordinario dell’ATER risulta essere conosciuto dai ricorrenti, per loro stessa ammissione, fin dal 16.12.2010, data in cui hanno dichiarato di aver conosciuto la comunicazione commissariale del 9.12.2010, mentre il presente gravame risulta essere stato notificato il 17 maggio 2011 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale di cui all’art. c.p.a..

Nel merito, controdeducono l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Le eccezioni sono fondate.

Quanto al primo profilo, il Collegio ritiene doversi procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Osserva, a tale riguardo, che il silenzio, nel caso di specie prospettato dalla parte ricorrente quale diniego, deve ritenersi sussistente e configurabile quale rigetto dell’istanza presentata da un soggetto privato all’Amministrazione ogniqualvolta la legge conferisca all’inerzia di quest’ultima, come ad esempio nella fattispecie di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990 o di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, il significato di diniego di accoglimento dell’istanza medesima.

Trattasi di ipotesi in cui la legge attribuisce all’inerzia dell’Amministrazione un significato tipizzato di accoglimento o di rigetto della domanda del privato, che configura il cosiddetto silenzio significativo il cui presupposto è costituito dall’esistenza di uno specifico obbligo dell’Amministrazione a provvedere, espressamente determinato ex lege.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, i ricorrenti hanno inoltrato all’Amministrazione regionale una comunicazione esposto con la quale hanno chiesto di verificare la legittimità dell’operato del Commissario straordinario dell’ATER Provincia di Roma in merito alla ritenuta decadenza dell’organo di controllo a far data dal 10.8.2010.

A fronte di tale atto, configurabile quale atto di impulso rivolto alla P.A. a svolgere una determinata attività, nel caso di specie d’indagine e di controllo sull’attività posta in essere dal Commissario straordinario, non è rinvenibile alcuna disposizione normativa che attribuisca all’inerzia dell’Amministrazione valenza di silenzio significativo e, segnatamente, l’equivalenza di determinazione negativa.

Ne consegue che la mancata configurabilità nella fattispecie in esame di un silenzio significativo conduce a ritenere inammissibile l’impugnativa del silenzio diniego proposta dalla parte ricorrente.

Parimenti, anche l’ulteriore eccezione pregiudiziale deve ritenersi suscettibile di accoglimento.

Occorre rilevare che l’atto introduttivo del giudizio tende, altresì, all’annullamento del procedimentocomunicazione di decadenza del collegio dei revisori dei conti dell’ATER intimata adottato dal Commissario straordinario dell’Azienda territoriale medesima in data 9.12.2010 il quale risulta essere stato impugnato con ricorso notificato il 17 maggio 2011, ossia ben oltre il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dalla data di ricezione del citato provvedimento avvenuta per mezzo fax in data 16.12.2010.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

Le spese e gli onorari di giudizio, stante la peculiarità delle fattispecie in esame, possono essere integralmente compensati fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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