Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da A. A. diretto a conseguire – per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità – la revoca dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria e relativo a due sentenze di condanna, deliberate rispettivamente il 16 gennaio e l’11 marzo 2008 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.
1.1 – Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha disatteso l’argomentazione difensiva secondo cui l’ A., arrestato in (OMISSIS) ed estradato in Italia in relazione alle imputazioni oggetto di ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania (associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico; ricettazione di armi da sparo clandestine), non poteva essere validamente sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di sentenze di condanna che avevano ad oggetto reati diversi (fatti di narcotraffico accertati dal (OMISSIS); violazione di sigilli) e commessi in epoca anteriore rispetto a quelli per i quali era stata richiesta e concessa l’estradizione, evidenziando che l’invocato principio di specialità di cui all’art. 721 c.p.p., non poteva trovare applicazione, poichè, nel caso in esame, l’ A. era stato consegnato con procedura semplificata – prevista dalla legge di quel paese attuativa della decisione quadro del Consiglio dell’U.E. sul mandato d’arresto europeo – e che lo stesso aveva prestato il proprio consenso alla consegna immediata, venendo informato delle conseguenze di tale opzione, che comportava, in forza della legislazione olandese, una rinuncia irrevocabile a tale principio, analogamente, del resto, a quanto previsto dalla legge italiana ( L. n. 69 del 2005, art. 26).
2. – Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione l’ A., deducendone l’illegittimità per violazione di legge ( L. n. 69 del 2005, art. 32), evidenziando, a sostegno dell’impugnazione, che contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’esecuzione, nel caso in esame non era ravvisabile, in realtà, alcuna ipotesi di caducazione del principio di specialità, posto che il consenso alla consegna prestato dinanzi all’autorità olandese, riguardava esclusivamente il procedimento oggetto dell’ordinanza cautelare del GIP di Catania, laddove il riferimento del giudice dell’esecuzione a norme dell’ordinamento olandese secondo cui il consenso alla consegna implicherebbe anche rinuncia al principio di specialità, ed accettazione ad essere giudicato anche per fatti diversi, deve ritenersi assolutamente incongruo, anche alla luce della giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte, che esclude l’esecuzione di sentenze di condanna per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna sia stata concessa, ponendosi la decisione impugnata, pertanto, come una palese violazione dell’art. 6 della CEDU, che prevede il diritto del cittadino ad un processo equo e giusto.
Motivi della decisione
1. L’impugnazione proposta nell’interesse di A.A. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
2. – Le deduzioni prospettate in ricorso, prescindendo dal percorso argomentativo assolutamente logico e lineare sviluppato dal giudice dell’esecuzione – solo sommariamente illustrato nella motivazione, in fatto, della presente sentenza – si caratterizzano, invero, per la loro assoluta astrattezza limitandosi, infatti, ad evocare alcuni principi di diritto elaborati da questa Corte di legittimità in tema di estradizione e di applicabilità anche in sede esecutiva del generale principio di specialità, che seppure senz’altro condivisibili, si rivelano, però, non pertinenti rispetto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, e per ciò del tutto inidonei a confutarne la fondatezza.
2.1 – Il primo dato fattuale non adeguatamente valutato dal ricorrente è quello indicato a pagina 3, periodo primo, dell’ordinanza impugnata – che l’ A. è stato consegnato dalle autorità olandesi in base alla procedura semplificata di cui alla L. n. 195 del 2004, art. 39 di quello Stato di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea sul Mandato d’Arresto Europea (in seguito per brevità MAE) e le procedure di consegna tra i Paesi Membri dell’Unione Europea.
2.1.2 – Ulteriore dato fattuale evocato nell’ordinanza (sempre a pagina 3 secondo e terzo periodo) e che non ha formato oggetto di specifica e verificabile confutazione da parte del ricorrente è poi quello che l’ A., "debitamente sentito ed assistito" – secondo quanto emerge dal verbale prodotto all’udienza camerale del 16 ottobre 2010 e dalla nota del Procuratore Generale Olandese M. M. J. Norda prodotta in data 26 novembre 2009 – venne "reso edotto dal magistrato procedente (olandese) della possibilità di prestare il consenso alla procedura della consegna immediata di cui all’art. 39 della richiamata normativa straniera" e che lo stesso, altresì, venne "informato delle conseguenze di tale opzione", ovvero: (a) che la dichiarazione di consenso, in base all’art. 39 comma 2 della normativa straniera, una volta effettuata, come si esprime il giudice dell’esecuzione "non può più essere ritirata"; (b) che in base al successivo art. 40, comma 3, in caso di consegna immediata, "non si applica il principio di specialità di cui all’art. 14, in virtù del quale – come rileva sempre il giudice dell’esecuzione – la persona estradata "non può essere giudicata, punita o privata delle sue libertà a causa di atti commessi prima della sua consegna e per cui la persona non è stata consegnata".
Alla stregua di tali rilevanti dati fattuali, del tutto incongruo si rivela allora, evidentemente, il richiamo del ricorrente all’ormai pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui "la clausola di specialità di cui all’art. 721 c.p.p., a tenore del quale la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa, si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità" (in termini, ex multis, sez. 2, sentenza n. 11726 del 15/12/2010, dep. il 24 marzo 2011, Sez. 6, sentenza n. 932 del 09/10/2009, dep. il 12 gennaio 2010) dal momento che l’ A., giova ribadirlo, risulta aver rinunciato al principio di specialità e che rappresenta parimenti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, "che in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 26, non trova applicazione quando la persona ricercata abbia acconsentito alla propria consegna all’autorità giudiziaria italiana ed abbia rinunciato ad avvalersi del predetto principio, a nulla rilevando la mancata acquisizione del verbale di udienza durante la quale sono stati raccolti il consenso e la rinuncia dinanzi all’autorità giudiziaria straniera" (in termini, sez. 6, sentenza n. 17269, del 22 aprile 2010, dep. il 06 maggio 2010 rv 247380, nella quale si precisa che ciò che rileva è l’avvenuta manifestazione del consenso e della rinuncia al principio di specialità, nel rispetto delle garanzie previste dalla pertinente normativa estera).
3. – Al rigetto del ricorso, consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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