Cass. civ. Sez. II, Sent., 16-01-2012, n. 485

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Su ricorso proposto dall’avv. P., ai sensi della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, il Tribunale di Lanciano con provvedimento del 18 marzo 2008 liquidava in favore dell’istante – a carico di Pa.An. – il compenso per prestazioni professionali di Euro 14.590 oltre rimborso spese, iva e cap, dopo aver operato la detrazione di Euro 7.500 in relazione ad acconti già versati. P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3 maggio 2010, affidandosi a quattro motivi di ricorso.

Pa. è rimasto intimato.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

2) Va premesso che il ricorso è ammissibile.

Non si versa infatti in tema di liquidazione in relazione al disposto del T.U. spese di giustizia, art. 168 e ss., ma di procedimento di liquidazione a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, deciso in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che il provvedimento conclusivo ha natura sostanziale di ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7.

Nella descritta disciplina, che prevede una deroga al principio del doppio grado di giurisdizione, non sussistono profili di illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, avuto riguardo al fatto che la Corte costituzionale, con le sentenze n. 22 del 1973 e n. 238 del 1976, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della citata L. n. 794 del 1942, artt. 28, 29 e 30, in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che la non impugnabilità del provvedimento conclusivo del procedimento per la liquidazione delle prestazioni giudiziali in materia civile rese dagli avvocati è stata razionalmente intesa negli stretti limiti della non appellabilità del medesimo provvedimento in quanto emanato nell’ambito della materia della liquidazione, e che detto regime, pur escludendo il doppio grado di cognizione di merito (oltretutto non riconosciuto dalla Costituzione quale necessaria garanzia del diritto di difesa), assicura comunque il valido esercizio di tale diritto attraverso l’esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 6225/10).

3) Primo, secondo e quarto motivo di ricorso lamentano rispettivamente:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. – del D.M. n. 127 del 2004, art. 2, tab. B, – della L. n. 1051 del 1957, art. 1, nonchè vizi di motivazione;

b) vizi di motivazione – violazione delle norme già indicate sub a);

c) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c – vizi di motivazione. Tali censure sono inammissibili per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., come rilevato in udienza dal procuratore generale.

Il ricorso è soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006.

In forza di tale normativa, i motivi che concernono violazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sono inammissibili, perchè non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Quanto alla parte di essi che denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

4) Ammissibile e fondata è invece la terza censura, che denuncia omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Premesso che ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., u.c., è ammessa la censura per vizi di motivazione anche in relazione al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., va rilevato che il terzo motivo si conclude con un periodo riassuntivo che sintetizza il fatto controverso.

Parte ricorrente lamenta che il Tribunale abbia errato nella detrazione degli acconti e nel conteggio del rimborso delle spese generali, da assoggettare al contributo (cap), con le conseguenze di ricalcolo ivi indicate.

4.1) Il Tribunale, come esposto in ricorso, ha detratto dalle competenze riconosciute spettanti al professionista, pari a "euro 22.090, più rimborso spese al 12,50%, iva e cap" gli importi anticipati dal Pa. al P..

Trattandosi di Euro 500 per fattura di anticipo, ha detratto Euro 7.500 (corrispondenti a 15 fatture).

Ha però conteggiato come importo da detrarre, quali competenze anticipate, l’intera somma portata dalle fatture, come se le stesse recassero solo la voce "competenze".

Per contro, come dedotto specificamente in ricorso, riportando il contenuto delle singole fatture, indicate in numero di 17 (e non di 15), ogni fattura recava (come per legge) l’importo dovuto per competenze (Euro 408,50), oltre iva e cap. Dunque dal totale di Euro 22.090 per competenze non doveva essere detratto l’intero importo di ogni fattura, ma solo la parte costituita dalle competenze.

4.2) Inoltre il Tribunale ha errato, nel dispositivo, laddove ha liquidato in favore del professionista la somma residua di Euro 14.590 con aggiunta di rimborso per spese forfettarie al 12,50%, iva e cap. Avrebbe dovuto invece, come espone il ricorso, attribuire all’avvocato P. il rimborso spese generali sull’intero importo delle competenze (22.090) e solo dopo doveva essere effettuata la detrazione degli acconti, per la parte, ovviamente, di sole competenze, come si è riconosciuto al paragrafo 4.1).

L’errore ha portato a una ulteriore riduzione di quanto spettante al professionista.

Si impone pertanto un complessivo ricalcolo da parte dei giudici di merito, che dovranno riesaminare quanto esattamente sia stato versato, sulla base di tutte la fatture prodotte, a titolo di acconti sulle competenze; detrarre tale importo dalla somma delle competenze liquidate – aumentate dal contributo forfettario – e incrementarlo con gli accessori di legge.

L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta che l’ordinanza del Tribunale di Lanciano va cassata e la cognizione rimessa al Tribunale in diversa composizione, per nuova valutazione delle risultanze di fatto indicate e la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso dichiara inammissibili gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lanciano in diversa composizione, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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