Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2011) 13-09-2011, n. 33817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 6.11.2009 il Tribunale di Roma, giudice monocratico, condannava R.V. alla pena di euro 80 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione, per il reato di cui all’art. 659 c.p., comma 1, accertato da (OMISSIS). Il predetto, quale presidente dell’associazione culturale "P.A.R.C.O. I giardini del Tango", veniva ritenuto colpevole per non avere adottato opportune precauzioni perchè le esecuzioni musicali non recassero disturbo nelle ore notturne ai condomini degli stabili vicini.

2. Il R. proponeva appello, tramite il difensore di fiducia, che veniva qualificato ricorso per cassazione.

Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, atteso che all’udienza del 16.5.2008 il dibattimento veniva celebrato alle ore 9,50, mentre era stato fissato l’orario delle 11,00; pertanto, l’imputato ed il difensore di fiducia non erano stati posti in grado di assistere all’udienza nella quale era stata svolta rilevante attività istruttoria.

In secondo luogo, rileva che alla predetta udienza – alla quale nè l’imputato nè il difensore avevano partecipato per la ragione anzidetta – il Pubblico ministero aveva modificato l’imputazione estendendo la permanenza del fatto in contestazione alla data del 16.5.2008; benchè all’imputato fosse stato notificato il verbale di udienza con la modifica della contestazione, tuttavia, la nullità eccepita non poteva non ripercuotersi anche sulla regolarità della modifica della contestazione. Peraltro, la nullità della modificata imputazione determina, ad avviso del ricorrente, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Con un terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 659 c.p.. La responsabilità era stata affermata sulla base di generiche indicazioni fornite da alcune delle persone offese, mentre era stata sottovalutata la relazione e la testimonianza del consulente tecnico di parte.

Infine, si censura la violazione di legge avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso non è manifestamente infondato, atteso che, come si rileva in atti, la celebrazione e la conclusione dell’udienza del 16.5.2008 sono avvenuti in orari diversi da quelli indicati nell’ordinanza di rinvio del processo adottata dal giudice nella precedente udienza dibattimentale e in assenza del difensore di fiducia del ricorrente In sostituzione del quale era stato nominato un difensore di ufficio. A detta udienza, peraltro, era stata espletata attività istruttoria con l’esame di due testimoni.

Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata del 6.11.2009 si riferisce alla contestazione di cui al capo di imputazione del fatto accertato in (OMISSIS); pertanto, il reato considerato si ferma al 2005.

Conseguentemente, tenuto conto che si tratta di contravvenzione per cui la disciplina della prescrizione introdotta dalla L. n. 251 del 5.12.2005 non trova applicazione ai procedimenti in corso, in quanto per detti reati i termini di prescrizione previsti dalla nuova disciplina sono sempre maggiori rispetto a quella previgente, sia per la prescrizione ordinaria che per quella massima (Sez. 3, n. 37271, 11/06/2008, Quattrocchi, rv. 241080; Sez. 1, n. 39086, 07/11/2006 Mascali, rv. 235978; Sez. 1, n. 38066, 09/11/2006 Bresciani, rv.

235568), deve essere dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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