Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza dell’8 marzo 2006, rigettava il gravame svolto da R.C. contro la sentenza di primo grado che aveva escluso la natura professionale della patologia osteomuscolo-tendinea da cui era affetto, in qualità di operaio agricolo addetto alla guida di mezzi meccanici ed alla potatura.
2. La Corte territoriale, richiamate le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ravvisava nella sindrome degenerativa con fenomeni flogistici, a decorso cronico a carico dei tendini della cuffia dei rotatoli, un processo cronico degenerativo per alterata congruità articolare su base eredo-costituzionale, indipendente dalle mansioni svolte, ricollegando tali fenomeni al naturale invecchiamento relativamente ai quali l’attività lavorativa non costituiva nemmeno concausa ma al più, fonte di possibile, non dimostrata nè dimostrabile nella specie, ripercussione negativa sul loro decorso.
Inoltre, lo stesso R. aveva dichiarato nel questionario INAIL frequenza e intensità dell’impiego, da parte sua, dei mezzi meccanici. Infine, nessun rilievo assumeva il fraintendimento, da parte del consulente tecnico, della qualificazione come avventizio del R., operaio agricolo, attesa la diagnosi basata su obiettivi riscontri anatomici.
3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L’INAIL ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
4. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, voce n. 52 all.4 D.P.R. n. 1124 cit. e voce n. 27 nuova tabella allegata al D.P.R. n. 336 del 1994; artt. 112 e 434 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione.
5. Assume parte ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di accertare la tempistica delle lavorazioni e dell’esposizione al rischio per individuare il carattere tabellato o meno delle lavorazioni. Deduce, inoltre, che la decisione sarebbe stata incentrata solo sulla sindrome degenerativa a carico dei tendini della cuffia dei rotatori, mentre la domanda e il ricorso in appello investivano altra infermità e, in particolare, la sindrome di impingement della spalla destra.
6. I motivi non sono meritevoli di accoglimento.
7. Invero le censure non colgono nel segno giacchè la ratio decidendi è incentrata sull’esclusione di qualsivoglia rapporto causale o concorrente della malattia diagnosticata con l’attività lavorativa, da ascrivere, piuttosto, a fattori extralavorativi, quali processi cronici degenerativi eredo-costituzionali collegati al naturale invecchiamento, indipendentemente dalle mansioni svolte, onde la parte ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente censurare tale ratio decidendi.
8. Al nucleo della decisione è, pertanto, estranea la ricomprensione della malattia nelle tabelle delle malattie professionali e al riguardo, pur volendo prescindere dall’indeterminatezza della doglianza con la quale si censura la sentenza impugnata invocando, indistintamente, l’applicabilità delle tabelle dell’industria e dell’agricoltura, va comunque riaffermato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui a fronte di un’attività lavorativa tabellata svolta non continuativamente, la presunzione legale di derivazione della malattia dall’esposizione al rischio viene meno incombendo sul lavoratore l’onere di provare la riconducibilità della malattia all’attività professionale (ex multis, Cass. 4927/2004).
9. Per il resto, le censure si risolvono nell’inammissibile critica all’accertamento in fatto compiuto dal Giudice del merito e alla consulenza tecnica d’ufficio disposta in giudizio e fatta propria dalla Corte territoriale.
10. Invero, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell’assicurato, la contestazione della decisione che ha escluso la natura professionale della patologia da cui risulta affetto il lavoratore, basata sul riferimento alla consulenza tecnica acquisita – sorretta da un’analitica disamina – non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004).
11. Orbene, nella fattispecie la Corte di merito, come già analiticamente esposto nello storico di lite, ha richiamato le conclusioni del consulente officiato in primo grado, con motivazione congruamente e logicamente motivata, immune, pertanto, da censure.
12. In definitiva, il ricorso va rigettato.
13. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
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