Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Le parti ricorrenti, agendo in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, impugnavano i provvedimenti di assegnazione delle ore di sostegno scolastico al medesimo alunno minore, relativo all’anno 2010/2011, in considerazione della sua disabilità.
Articolavano tre motivi di ricorso basati sulla violazione della normativa di tutela della disabilità e del sostegno scolastico.
Chiedevano all’adito T.A.R., previa concessione di misura cautelare, l’annullamento dei suddetti provvedimenti e la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un numero maggiore di ore di sostegno ed, in particolare, di un numero di ore pari all’intero orario di frequenza settimanale, in considerazione della gravità della disabilità sofferta dal minore che avrebbe reso inadeguate le misure accordate.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
L’adito T.A.R. accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare.
Motivi della decisione
1) Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che sia sopravvenuta una carenza di interesse al ricorso per quanto riguarda il provvedimento gravato e per la declaratoria del diritto all’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2010/2011, in quanto l’anno scolastico in questione è ormai terminato.
Com’è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).
Nel caso di specie l’interesse fatto valere dalla ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio, in relazione al provvedimento di assegnazione gravato ed alla declaratoria della spettanza delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2010/2011, non presenta più il carattere dell’attualità e quindi, pur sussistendo al momento della proposizione del ricorso, è inesorabilmente venuto meno.
2) Ad ogni modo il Collegio rileva, ai fini della soccombenza virtuale per la pronuncia sulle spese di giudizio, che il ricorso si palesava fondato quanto alla domanda di annullamento del provvedimento gravato ed alla declaratoria in ordine all’ottenimento di un numero di ore di sostegno adeguato alla disabilità sofferta dal minore per l’anno scolastico 2010/2011.
Avrebbero difatti meritato accoglimento le domande con cui parte ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e l’accertamento del diritto della minore a giovarsi del sostegno scolastico quale soggetto affetto da handicap con connotazione di gravità relativamente all’anno scolastico 2010/11, per un numero di ore adeguato alla sua patologia e alle esigenze di educazione e di istruzione, previa ricognizione di detto fabbisogno ad opera del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, ricognizione questa che non sembra essere stata correttamente eseguita dall’Amministrazione scolastica, che ha quantificato le ore di sostegno solo sulla base delle risorse disponibili e non sulla base della gravità della patologia e delle esigenze di educazione e di istruzione.
Infatti, nel caso in esame, sussistevano tutti i presupposti di legge per riconoscere in favore della minore il diritto ad essere destinataria delle attività di sostegno di cui all’art. 35, comma VII, L. 289\2002, secondo il quale "Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali (…)" nonché i presupposti previsti dal comma 5, prima parte della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010 secondo cui "la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravita’, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Dagli atti del giudizio emerge che il minore in questione è stato individuato quale soggetto portatore di handicap grave; dal che risulta confermata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge affinchè sia riconosciuto in capo alla minore il diritto soggettivo assoluto (per tutte, T.A.R. Campania, sez. VIII, 28 gennaio 2009, n. 467\2009) a fruire delle attività di sostegno ai sensi dell’art. 3, comma I e III L. 104\1992.
Né, in senso ostativo all’esercizio del diritto in questione, possono rilevare contingenti misure organizzative del servizio -ivi compresa la carenza in organico di insegnanti dotati di adeguate competenze- in quanto:
– già con l’art. 40 L. n. 449 del 27.12.1997 si prevedeva l’integrazione scolastica "degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’art. 21, commi 8 e 9, della legge 15.3.1997, n.59…. consentendosi così di garantire in ogni caso all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare (cfr. sentenza Consiglio di Stato sez. V, 21 marzo 2005 n. 1134);
– l’art. 1 comma 605 L. 296\2006 indicava chiaramente, su di un piano programmatico (da attuarsi mediante decreti del MIUR), la strada da seguire in materia, costituita dalla strutturale e definitiva individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate;
– con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
– il Giudice delle leggi ha censurato le richiamate disposizioni in quanto esse avevano inciso sul "nucleo indefettibile di garanzie" a presidio del diritto all’educazione dei disabili in stato di gravità, poiché il limite previsto da quelle norme, sopprimendo la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trovava alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave.
– è quindi intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge 122 del 2010, il quale all’art. 9 comma 15 precisa che "per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita’, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" che conferma la necessità di attivazione di posti di sostengo in deroga per venire incontro alle esigenze degli alunni versanti in situazioni di particolare gravità, di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92, in aderenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80/2010.
L’Amministrazione resistente non ha provveduto a depositare il P.E.I. del minore, né altro documento ricognitivo del preciso fabbisogno di assistenza, e risulta evidente che la stessa non abbia tenuto conto dei bisogni dell’alunno, sia pure calibrati sulle esigenza di educazione e di istruzione, alla luce del citato disposto dell’art. 10 comma 5 della legge n. 122 del 2010, ma unicamente delle risorse assegnate, con conseguente illegittimità del relativo operato, alla luce di quanto risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010 e dall’art. 9 comma 15 della legge n. 122 del 2010.
3) Le spese di giudizio segono la soccombenza virtuale e vengono poste a carico dell’Amministrazione resistente e quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento) oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore delle parti ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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