Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-01-2012, n. 576 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Foggia, con sentenza 29 maggio 2008, respingeva l’opposizione proposta da D.A. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal prefetto del capoluogo il 18 giugno 2007, relativa a violazione in materia di emissione di assegni senza provvista.

L’appello della D. veniva accolto dal tribunale di Foggia, nella contumacia dell’amministrazione, con sentenza 11 febbraio 2009.

Il Prefetto di Foggia ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la omessa notifica dell’atto di appello. La D. è rimasta intimata.

Trattata inizialmente in camera di consiglio, la causa è stata rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul rito applicabile in appello, nelle controversie in materia di opposizione a sanzioni amministrative.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

L’unico motivo di ricorso denuncia nullità del procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio in appello, in violazione dell’art. 101 c.p.c..

Il rituale quesito chiede alla Corte se a tale declaratoria di nullità si debba addivenire perchè l’appello, con pedissequo decreto di fissazione di udienza – che onerava la parte appellante della notifica -, non è stato notificato all’appellato Prefetto di Foggia, mai chiamato a contraddire in alcun modo.

Il ricorso è fondato.

L’esame degli atti consente di verificare che il gravame è stato proposto mediante ricorso depositato nella cancelleria del giudice adito e che questi ha disposto la notifica del decreto di comparizione delle parti alla amministrazione appellata.

Non risulta in atti che tale adempimento sia stato effettuato, mancando prova della verifica di esso in udienza.

Va ricordato che secondo recente pronuncia (SU 23285/10), in tema di opposizione a sanzioni amministrative, le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d’appello, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso.

L’appello deve essere quindi proposto con citazione notificata dall’appellante. Ove invece la parte abbia proposto l’impugnazione nella forma irrituale del ricorso, per ottenere l’effetto dell’utile radicamento del contraddittorio, è tenuta a notificare alla controparte l’improprio atto introduttivo e il decreto di fissazione d’udienza (Cass. 5826/11).

L’omissione della notifica dell’atto con cui è stato proposto l’appello cagiona la mancata formazione del contraddittorio.

Le Sezioni Unite (SU 20604/08) hanno anche precisato, con riferimento al rito del lavoro, che contempla passaggi processuali analoghi a quelli qui esaminati, che l’appello è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost., comma 2, – al giudice di assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 cod. proc. civ..

L’appello doveva quindi essere dichiarato improcedibile.

L’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove il vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (v. Cass. 1505/07; 17026/04).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Condanna parte intimata alla refusione all’appellante amministrazione delle spese di lite, liquidate in Euro 1000 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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