Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-07-2011) 15-09-2011, n. 34143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 8 aprile 2010, confermava la condanna pronunciata il 6 giugno 2008 dal G.I.P. del Tribunale di Sassari alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed Euro 1.800 di multa nei confronti di I.R., dichiarato colpevole di tre ipotesi di tentata estorsione, dirette ad ottenere somme di denaro non quantificate da Gi.Gi. e da suo figlio G.R., nonchè di altrettante ipotesi di porto illegale di arma.

I giudici di merito valorizzavano la sequenza cronologica degli avvenimenti, che manifestavano il rancore dell’imputato per la testimonianza a suo carico di G.R., nell’ambito di un processo per minaccia a pubblico ufficiale, e, inoltre, il suo intento di ottenere dallo stesso G.R. e dal padre di questi, Gi., un’elevata somma di denaro, quale preteso risarcimento economico per i danni patiti in conseguenza della custodia in carcere e della condanna penale. Inoltre, gli stessi giudici si basavano sulla testimonianza di C.P.P., che aveva riferito il contenuto di confidenze fattegli dallo I., nonchè sull’esito di una perizia balistica, che aveva attribuito alla stessa arma i colpi che in due distinte occasioni avevano raggiunto l’autovettura di G.R..

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) erronea interpretazione ed applicazione della legge penale sulla qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorrente afferma che le azioni intimidatorie ascritte all’imputato devono ricondursi ad una finalità ritorsiva, con la configurabilità al più della violenza privata; rileva che l’unica richiesta economica esplicita attribuita all’imputato, datata 29 gennaio 2004, non sarebbe definita e nessuna richiesta ulteriore pervenne alle vittime delle intimidazioni.

2) manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto con riferimento alla sequenza cronologica degli avvenimenti e all’interpretazione in chiave estorsiva del posizionamento di 30 Euro accanto al simulacro di un ordigno esplosivo, laddove sarebbe chiaro il riferimento metaforico ad un affermato tradimento.

3) le condotte minatorie sarebbero riconducibili ad un’unica richiesta estorsiva, con la conseguenza che sarebbe configurabile un unico tentativo di estorsione, poichè ciò che determina la unicità o la pluralità delle violazioni è la unicità o pluralità delle richieste economiche e non la pluralità delle azioni intimidatorie.

4) il contenuto della perizia balistica sarebbe stato travisato, poichè essa in realtà contraddice la tesi accusatoria.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l’esistenza di logico apparato giustificativo della decisione, che invece non è "manifestamente" (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) contrastante con i principi della logica argomentativa; non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, chiarendo, in particolare: 1) che il risentimento dell’imputato per le dichiarazioni accusatorie di G.R. non esclude affatto una concorrente volontà estorsiva, "palesata dalle coerenti e attendibili dichiarazioni delle pp.oo., dalla credibile testimonianza di C. e dalle stesse eloquenti dichiarazioni dell’imputato, che ha ammesso anche nel corso dell’udienza odierna di avere contattato Gi.Gi. per essere risarcito per la custodia in carcere e per la condanna penale"; 2) che, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata estorsione appare corretta; 3) che la perizia balistica non contraddice affatto la tesi accusatoria, ma anzi sostanzialmente la conforta; 4) che la condotta estorsiva non può ritenersi unitaria, per la molteplicità di richieste economiche (a Gi.Gi. il 29 gennaio 2004 e a G.R. il 24 novembre 2005) e la pluralità dei connessi atti intimidatori contro le vittime.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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