Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., annullava l’ordinanza in data 24 febbraio 2011 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere a D.B.S., in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere fatto parte dell’associazione diretta e organizzata da P. S., finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia, in particolare rivestendo il ruolo di svolgimento dell’attività di grossa e piccola distribuzione delle sostanze stupefacenti affluenti all’organizzazione (in (OMISSIS)).
2. Osservava il Tribunale che non sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico del D.B. in ordine al contestato reato associativo, essendo solo emerso che il medesimo era debitore nei confronti del P. di somme denaro; circostanza che, anche volendo per dare scontato che avesse la sua causa in precedenti e reiterati acquisti di sostanze stupefacenti, non era idonea da sola a confortare l’ipotesi di una stabile partecipazione al sodalizio, essendo non risolutivo il fatto che G.G., diretto collaboratore del capo dell’associazione P., si fosse adoperato per intercedere a favore del D.B. al fine di concedergli più tempo per la effettuazione dei pagamenti.
Neppure indicative di una sicura adesione al sodalizio erano le circostanze che il D.B. avesse collaborato, in una sola occasione, con il G. nell’attività di spaccio al minuto di droga e che in altre occasioni, ma non insieme al P. o al G., avesse spacciato droga.
3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, denunciando la violazione della legge penale con riferimento alla ritenuta carenza indiziaria, osservando che il materiale investigativo, in particolare quello risultante dalle numerose conversazioni intercettate, indicava che i rapporti tra il D.B. e il P. erano indicativi di una adesione dell’indagato al sodalizio criminoso.
4. Il difensore del D.B. ha depositato memoria con la quale sostiene le ragioni per le quali il ricorso debba essere dichiarato inammissibile o rigettato.
5. Osserva la Corte che il ricorso appare del tutto generico, e va pertanto dichiarato inammissibile a norma degli artt. 581 e 591 c.p.p., posto che esso si limita a denunciare una violazione di legge a carico dell’ordinanza impugnata senza menomamente illustrare, e neppure specificamente indicare, se non con un mero rinvio alla "mole delle intercettazioni agli atti", le concrete ragioni della doglianza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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